venerdì 24 aprile 2015

TROVARE IL CORAGGIO DI RIBELLARSI PER UNA VITA MIGLIORE

Lea Garofalo (1974-2009)
"Signor presidente della Repubblica, 
chi le scrive è una giovane madre, disperata, allo stremo di tutte le proprie forze, psichiche e mentali in quanto quotidianamente torturata da anni dall'assoluta mancanza di adeguata tutela da parte di taluni liberi professionisti, quali il mio attuale legale che si dice disponibile a tutelarmi e di fatto non risponde neanche alle mie telefonate. 
Siamo da circa 7 anni in un programma di protezione provvisorio in casi normali la provvisorietà dura all'incirca 1 anno, in questo caso si è oltrepassato ogni tempo e, permettetemi, ogni limite, in quanto quotidianamente vengono violati i nostri diritti fondamentali sanciti dalle leggi europee. 
Il legale assegnatomi dopo avermi fatto figurare come collaboratrice, termine senza che mai e dico mai ho commesso alcun reato in vita mia. 
Sono una donna che si è presa sempre le proprie responsabilità e che da tempo ha deciso di rompere ogni tipo di legame con la propria famiglia e con il convivente. 
Cercando di riniziare una vita all'insegna della legalità e della giustizia con mia figlia. 
Dopo numerose minacce psichiche, verbali e mentali, decido di denunciare tutti. 
Vengo ascoltata da un magistrato dopo un mese dalle mie dichiarazioni in presenza di un maresciallo e di un legale assegnatomi, mi dissero che bisognava aspettare di trovare un magistrato che non fosse corrotto dopo oltre un mese passato scappando di città in città per ovvie paure e con una figlia piccola, i carabinieri ci condussero alla procura della Repubblica di C. e li fui sentita in presenza di un avvocato assegnatomi dalla stessa procura. 
Questi mi comunicarono di figurare come collaboratore, premetto di non avere nessuna conoscenza giuridica, pertanto il termine di collaboratore per una persona ignorante, era corretto in quanto stavo collaborando al fine di far arrestare dei criminali mafiosi. 
Dopo circa tre anni il mio caso passa ad un altro magistrato e da lui appresi di essere stata maltutelata dal mio legale. 
Oggi mi ritrovo, assieme a mia figlia isolata da tutto e da tutti, ho perso tutto, la mia famiglia, ho perso il mio lavoro (anche se precario) ho perso la casa, ho perso i miei innumerevoli amici, ho perso ogni aspettativa di futuro,ma questo lo avevo messo in conto, sapevo a cosa andavo incontro facendo una scelta simile. 
Quello che non avevo messo in conto e che assolutamente non immaginavo, e non solo perché sono una povera ignorante con a mala pena un attestato di licenza media inferiore, ma perché pensavo sinceramente che denunciare fosse l'unico modo per porre fine agli innumerevoli soprusi e probabilmente a far tornare sui propri passi qualche povero disgraziato sinceramente, non so neanche da dove mi viene questo spirito, o forse sì, visti i tristi precedenti di cause perse ingiustamente da parte dei miei familiari onestissimi! 
Gente che si è venduta pure la casa dove abitava, per pagare gli avvocati e soprattutto, per perseguire un'idea di giustizia che non c'è mai stata, anzi tutt'altro! 
Oggi e dopo tutti i precedenti, mi chiedo ancora come ho potuto, anche solo pensare che in Italia possa realmente esistere qualcosa di simile alla giustizia, soprattutto dopo precedenti disastrosi come quelli vissuti in prima persona dai miei familiari. 
Eppure sarà che la storia si ripete o che la genetica non cambia, ho ripetuto e sto ripetendo passo dopo passo quello che nella mia famiglia è già successo, e sa qual è la cosa peggiore? 
La cosa peggiore è che conosco già il destino che mi aspetta, dopo essere stata colpita negli interessi materiali e affettivi arriverà la morte! 
Inaspettata indegna e inesorabile e soprattutto senza alcuna soddisfazione per qualche mio familiare è stata anche abbastanza naturale se così di può dire, di una persona che muore perché annega i propri dolori nell'alcol per dimenticare un figlio che è stata ucciso per essersi rifiutato di sottostare ai ricatti di qualche mafioso di turno. 
Per qualcun altro è stato certamente più atroce di quanto si possa immaginare lentamente, perché questo visti i risultati precedenti negativi si è fatto giustizia da solo e, si sa, quando si entra in certi circoli viziosi difficilmente se ne esce indenni tutto questo perché le istituzioni hanno fatto orecchie da mercante! 
Ora con questa mia lettera vorrei presuntuosamente, cambiare il corso della mia triste storia perché non voglio assolutamente che un giorno qualcuno possa sentirsi autorizzato a fare ciò che deve fare la legge e quindi sacrificare se pur per una giustissima causa la propria vita e quella dei propri cari per perseguire un'idea di giustizia che tale non è più, nel momento in cui ce la si fa da soli e, con metodi diciamo così spicci. 
Vorrei Signor Presidente, che con questa mia richiesta di aiuto, lei rispondesse alle decine, se non centinaia di persone oltre a me che oggi si trovano nella mia stessa situazione. 
Ora non so, sinceramente, quanti di noi non abbiano mai commesso alcun reato e, dopo aver denunciato diversi atti criminali, si sono ritrovati catalogati come collaboratori di giustizia e quindi appartenenti a quella nota fascia di infami, così comunemente chiamati in Italia, piuttosto che testimoni di atti criminali, perché le posso assicurare, in quanto vissuto personalmente che esistono persone che nonostante essere in mezzo a situazioni del genere riescono a non farsi compromettere in nessun modo e ad aver saputo dare dignità e speranza oltre che giustizia alla loro esistenza. 
Lei oggi, signor presidente, può cambiare il corso della storia, se vuole può aiutare chi, non si sa bene perché, o come, riesce ancora a credere che anche in questo paese vivere giustamente si può, nonostante tutto! 
La prego signor presidente ci dia un segnale di speranza, non attendiamo che quello, e a chi si intende di diritto civile e penale, anche voi aiutate chi è in difficoltà ingiustamente! 
Personalmente non credo che esiste chissà chi o chissà cosa, però credo nella volontà delle persone, perché l'ho sperimentata personalmente e non solo per cui, se qualche avvocato legge questo articolo e volesse perseguire un'idea di giustizia accontentandosi della retribuzione del patrocinio gratuito e avendo in cambio tante soddisfazioni e una immensa gratitudine da parte di una giovane madre che crede ancora in qualcosa di vagamente reale, oggi giorno in questo paese si faccia avanti, ho bisogno di aiuto, qualcuno ci aiuti. Please!
Una giovane madre disperata"

Lea Garofalo, lettera aperta rivolta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e inviata ad alcuni giornali nazionali nell'aprile 2009 (pochi mesi prima di essere barbaramente uccisa dalla 'ndrangheta). 
La missiva sarebbe stata pubblicata solo il 2 dicembre 2010 da "il Quotidiano della Calabria", quando ormai la sua autrice non c'era più.



Lea Garofalo
"Nei suoi confronti [di Lea Garofalo, N.d.A.] sono state spese tante parole, è stata destinataria di tanti epiteti, il processo l'ha vista, purtroppo, quale vittima protagonista di una storia tanto triste quanto crudele.
L'intera istruttoria ha comunque evidenziato in modo certo ed indiscusso la grande sofferenza che ha caratterizzato la vita di Lea.
Ciò che emerge dalle dichiarazioni rese nel corso degli anni e consacrate negli asettici verbali sono i suoi sentimenti di rabbia, frustrazione, oppressione, sfiducia, disillusione che ben si risolvono nella sua sofferenza che, se nel lontano 1993 l'aveva indotta a tentare il suicidio, nel 2009 l'aveva portata a rassegnarsi ai desiderata di Carlo Cosco [il compagno mafioso di Lea, N.d.A.] pur di salvare Denise [la figlia di Lea e Carlo Cosco, N.d.A.] e cercare di costruire per lei un futuro.
Lea aveva investito tutto nella figlia, era la sua ragione di vita e mai l'avrebbe abbandonata, l'avrebbe lasciata.
Il desiderio di Lea di raggiungere i lidi australiani era di attuarlo unitamente a Denise.
Le sue battaglie, non sempre andate a buon fine, erano dirette a garantire a Denise una vita diversa.
Per Denise, Lea si era messa contro il convivente, i parenti dello stesso, il proprio fratello Floriano che l'aveva cresciuta come padre ed ha fatto scelte di vita difficili di cui si è assunta ogni responsabilità, coinvolgendo la figlia nella convinzione di strapparla dall'ambiente criminale di Petilia Policastro [caratterizzato dal dominio della 'ndrangheta, N.d.A.]"  

Corte di Assise di Milano, sentenza del 30 marzo 2012 (motivazioni scritte dal Presidente Anna Introini e depositate nel maggio 2012) nel procedimento contro gli assassini di Lea Garofalo.



"Lea era nata in una famiglia in cui violenza ed illegalità erano i caratteri dominanti e fin da piccola aveva tentato di sottrarsi a quel codice.
[...] Orbene, la sentenza di primo grado evidenzia una pluralità di elementi oggettivi da cui trae il convincimento che Cosco Carlo abbia maturato negli anni e mai dismesso il proposito di uccidere l'ex convivente.
I rilievi difensivi in merito risultano del tutto inefficaci. 
L'asserita indifferenza di Carlo Cosco verso le scelte di vita di Lea Garofalo è, oltre che surreale, smentita dalle plurime risultanze probatorie evidenziate nella sentenza di primo grado.
Al di là dell'inserimento o meno in un contesto mafioso, l'imputato - per provenienza da un ambiente chiuso, ancora intriso di valori primordiali, e per povertà di strumenti culturali - appartiene ad una sottocultura che non è incline a tollerare lo svilimento della figura maschile e del suo ruolo primario all'interno della coppia da parte di una donna.
Tanto meno, nell'ambito di una ancor più ristretta logica di matrice criminale.
Lo dimostra la reazione violenta avuta dal Cosco in carcere alla notizia - appresa nel corso di un colloquio cui era presente anche suo padre - che la sua convivente, la madre di sua figlia, intendeva lasciarlo e trasferirsi a Bergamo.
In un siffatto contesto è davvero incredibile che Carlo possa avere riconosciuto la libertà della donna di fare la sua vita e che addirittura possa essere rimasto indifferente alla notizia dell'avvio, da parte della stessa, di una relazione sentimentale con un altro uomo, notizia che, per essergli stata comunicata in carcere [...] era, con evidenza, già a conoscenza di terzi.
Il particolare è rilevante, in quanto si lega - temporalmente e logicamente - con la proposta dallo stesso fatta al Cortese [Angelo, pentito di 'ndrangheta all'epoca recluso nello stesso carcere con Carlo Cosco, N.d.A.] di uccidere la donna che lo aveva abbandonato, per giunta mentre era in carcere, rifiutandosi perfino di accompagnare sua figlia ai colloqui.
[...] In una situazione di così esacerbato rancore per l'abbandono impostogli, per l'orgoglio ferito, per l'umiliazione di mostrarsi impotente agli occhi di familiari, amici, compaesani, compagni di detenzione, per la privazione del rapporto affettivo con Denise, la scelta collaborativa di Lea non può che avere svolto una funzione moltiplicatrice. 
Le risultanze processuali non consentono di ascrivere - con certezza, e tanto meno in via esclusiva - la causale dell'omicidio a quanto dichiarato da Lea Garofalo in veste di collaboratrice [nel senso di testimone di giustizia, cioè di una persona onesta e perbene che denuncia alle forze dell'ordine e alla magistratura fatti delittuosi dei quali sia stata vittima o testimone o di cui sia venuta a conoscenza, N.d.A.].
[...] Ma è il fatto in sè della collaborazione che appare idoneo ad allarmare soggetti adusi a vivere di illeciti, tanto più quando non si conoscono l'oggetto e la portata effettiva delle dichiarazioni rese dal collaborante.
Non è un caso che - secondo quanto riferito da Denise - il padre aveva subito approfittato del loro riavvicinamento per avere informazioni sul contenuto delle dichiarazioni di Lea, e perfino per ottenere i verbali delle stesse, evidentemente non appagato, ed anzi vieppiù allarmato, dalle assicurazioni ricevute dalla donna sulla ritrattazione che avrebbe effettuato in caso di sviluppi processuali a suo carico.
La circostanza [risulta, N.d.A.] significativa del fatto che Lea aveva realmente reso nei suoi confronti delle dichiarazioni accusatorie suscettibili di sviluppi processuali sfavorevoli [a Carlo Cosco, N.d.A.].
L'esigenza di <<sapere>> prima di uccidere [...] si presenta, pertanto, come circostanza credibile.
[...] Carlo Cosco non ha mai accettato le scelte trasgressive - sia rispetto alle regole di vita familiare, sia rispetto a quelle imperanti in ambito criminale, tanto più se contiguo, come nel caso concreto, ad un'associazione di stampo mafioso - di Lea Garofalo ed ha, anzi, maturato e coltivato per anni un odio profondo nei confronti della stessa, canalizzandolo verso un unico, perdurante obiettivo: cancellarla dalla faccia della Terra non solo uccidendola, ma anche disperdendone ogni traccia materiale"

Corte di Assise d'Appello di Milano, sentenza n. 35 del 29 maggio 2013 (motivazioni scritte dal Presidente Anna Conforti e depositate nell'agosto 2013) nel procedimento contro gli assassini di Lea Garofalo.

Foto tratta dal blog di Paolo De Chiara (paolodechiara.com),
autore di "Il coraggio di dire no",
il primo libro interamente dedicato alla storia di Lea Garofalo    

"Ciao a tutti. 
Grazie di cuore di essere venuti oggi.
Per me è un giorno molto difficile, ma la forza me la stai dando tu.
Grazie per quello che hai fatto per me… per darmi una vita migliore.
Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti.
Ciao mamma!"


I palloncini lasciati salire al cielo in ricordo di tutte le vittime di mafia,
Bologna, "XX giornata della memoria e dell'impegno" organizzata da "Libera",
21 marzo 2015

Lea Garofalo è morta e continuerà ad esserlo se noi non ne facciamo vivere le passioni e gli ideali nelle nostre piccole e grandi esperienze.
Sfrattiamo dalle nostre menti l'indifferenza.
Scacciamo l'ignavia dai nostri cuori.
Impegniamoci, dunque!
Facciamo vivere Lea attraverso le nostre azioni, le nostre parole e i nostri pensieri quotidiani.
Dimostriamo concretamente e senza ipocrisie che lei vive - davvero - con noi e dentro di noi.
Facciamone memoria piena, autentica, pratica.
Evitiamo di mettere in atto la solita, stucchevole, retorica messa in scena utile solo a farci credere - illusi - che la nostra coscienza sia a posto.
Come oggi è il giorno in cui una bimba di nome Lea è sbocciata alla vita, così il testamento morale che lei ci ha lasciato sbocci nella mente e nel cuore di ognuno di noi.
Già, perchè adesso tocca a noi.
Soltanto a noi.

mercoledì 22 aprile 2015

SE IL CONCORSO E' INTERNO
A DUE SITI INTERNET


Il mio post intitolato "Se il concorso è esterno alla mafia (e al carcere)" è stato pubblicato da "Stampo Antimafioso" e da "LIBERA Monza e Brianza", così come "aggiustato" da Samuele Motta (della redazione di "Stampo Antimafioso"), che ha provveduto a riadattarlo "giornalisticamente" e ad aggiungervi le ultime quattro righe di commento conclusivo.
Si tratta dunque del mio primo articolo co-firmato!!!
Ringrazio dunque Samuele e l'intera redazione.


lunedì 20 aprile 2015

LA CONTRADA EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO (MAFIOSO) 


Tempi duri per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, cioè per l'unico strumento investigativo-giudiziario con cui sia possibile contrastare quell'"intreccio perverso che costituisce la spina dorsale del potere mafioso" (secondo l'ottima definizione coniata da Gian Carlo Caselli in un editoriale pubblicato il 13 marzo 2012 su "il Fatto Quotidiano").
Il 24 marzo scorso, infatti, appena 48 ore prima che la Corte Costituzionale depositasse le motivazioni della discutibilissima sentenza n. 48/2015 (in virtù della quale, d'ora in poi, agli indiziati di concorso esterno in associazione mafiosa sarà possibile applicare misure cautelari alternative al carcere, finora sempre obbligatorio), la quarta sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha adottato una sentenza ancora più controversa.  
Secondo tale verdetto - le cui motivazioni sono state pubblicate sei giorni fa - il reato scaturito dal combinato disposto degli articoli 110 e 416-bis del codice penale italiano è il risultato di uno sviluppo giuridico iniziato alla fine degli anni '80 del secolo scorso, ma consolidatosi soltanto nel 1994, attraverso un verdetto della Cassazione (Sezioni Unite Penali, sentenza 5 ottobre - 28 dicembre 1994, n. 16, procedimento contro Demitry Giuseppe) giudicato risolutivo del lungo contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa.
Di conseguenza, visto che "nessuno può essere condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o internazionale" (trattasi del principio dell'irretroattività della legge penale, previsto non solo dal citato art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma anche dall'art. 25 della Costituzione italiana e dall'art. 2 del nostro codice penale), è legittimo emanare condanne per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa solamente per fatti commessi dopo l'autunno del 1994, quando l'imputato - grazie al definitivo riconoscimento della configurabilità del delitto in questione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione - poteva sapere che le conseguenze delle sue azioni erano penalmente sanzionabili.
E' il caso di Bruno Contrada, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e - una volta espiata la pena - alla libertà vigilata per almeno 3 anni per "avere, dapprima nella qualità di funzionario di p.s. della Questura di Palermo, poi in quella di dirigente presso l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa e - infine - presso il SISDE, contribuito alle attività e agli scopi criminali dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, fornendo <<ad esponenti della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione>>" (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 maggio 2007 - 8 gennaio 2008, n. 542).
E' proprio esprimendosi su un suo ricorso che la Corte europea ha condannato lo Stato italiano a versargli 12.500 euro, di cui 10.000 come risarcimento del danno non patrimoniale patito e 2.500 per le spese sostenute in giudizio.
I giudici di Strasburgo, infatti, rammentano che la condanna di Contrada ha riguardato fatti criminosi da lui compiuti - oltre ogni ragionevole dubbio - tra il 1979 e il 1988, dunque prima di quel 1994 fissato quale limite temporale da valicare necessariamente qualora si voglia contestare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Bruno Contrada,
il mafioso travestito da poliziotto
Tuttavia, se i giudici europei avessero letto con maggiore attenzione la sentenza emessa poco più di vent'anni fa dalla Cassazione nel procedimento contro Demitry Giuseppe - da loro stessi valutata come fondamento del proprio giudizio - si sarebbero accorti di un dettaglio di non poco conto.
Preso atto dell'attualità di un contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, i magistrati italiani esposero i termini di tale contrasto, evidenziando la presenza di due indirizzi diversi: l'uno che escludeva la configurabilità del reato, l'altro che invece l'ammetteva.
La domanda allora è: qual era la situazione alla data del 7 febbraio 1988, giorno definitivamente posto a conclusione della condotta di sistematica agevolazione di Cosa Nostra adottata da Contrada a partire dalla fine degli anni '70?

  • L’indirizzo che escludeva la configurabilità del reato in questione era stato fatto proprio da un solo provvedimento, la sentenza 19 gennaio 1987, n. 107 emessa dalla prima sezione penale della Cassazione;

  • l'indirizzo che viceversa ammetteva la configurabilità del concorso esterno era già stato adottato da una pluralità di verdetti
  1. Cassazione, sezione I penale, sentenza del 27 novembre 1968, n. 1659, secondo cui - in riferimento al reato di cospirazione politica mediante associazione - "la figura del concorrente [...] è individuabile nell'attività di chi - pur non essendo membro del sodalizio, cioè non aderendo ad esso nella piena accettazione dell'organizzazione, dei mezzi e dei fini - contribuisce all'associazione mercé un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'operare, conoscendone l'esistenza e le finalità e avendo coscienza del nesso causale del suo contributo";
  2. Cassazione, sezione I penale, sentenza del 13 giugno 1987 n. 3492, secondo la quale - riferendosi espressamente al concorso esterno in associazione mafiosa - "il concorso [...] si configura [...] non soltanto nel caso di concorso psicologico - nelle forme della determinazione e della istigazione nel momento in cui l'associazione viene costituita - ma anche successivamente quando il terzo non abbia voluto entrare a far parte dell'associazione o non sia stato accettato come socio e, tuttavia, presti all'associazione medesima un proprio contributo, a condizione che tale apporto, valutato ex ante, e in relazione alla dimensione lesiva del fatto e alla complessità della fattispecie, sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al consolidamento e al mantenimento della organizzazione". Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, dunque, esisteva e consisteva "in un apporto obiettivamente adeguato e soggettivamente diretto a rafforzare o mantenere in vita l'associazione criminosa, con la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a delinquere, con la conseguenza che il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l'agente persegua fini suoi propri in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie della associazione";
  3. Cassazione, sezione I penale, sentenza del 4 febbraio 1988 n. 9242, che sottolineava la sporadicità della condotta del concorrente esterno, il quale - estraneo alla struttura organica del clan - doveva limitarsi all'"occasionale e non istituzionalizzata prestazione di un singolo comportamento, non privo di idoneità causale per il conseguimento dello scopo, che costituisca autonoma e individuale manifestazione di volontà criminosa e si esaurisca nel momento della sua espressione perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti di tempo e di efficacia".
Dunque nel decennio per cui è scattata la condanna definitiva di Bruno Contrada (fine anni '70 - 7 febbraio 1988) il bilancio complessivo fornito dalla giurisprudenza nazionale contemplava ben tre pronunce favorevoli al riconoscimento del reato contestato all'ex poliziotto e solamente una contraria. 
Insomma, il concorso esterno in associazione mafiosa batteva 3-1 i suoi detrattori negazionisti.
Invece la Corte europea dei diritti dell'uomo - pur conoscendo l'intero "sviluppo giurisprudenziale iniziato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso" - ha sancito che il concorso esterno "si è consolidato nel 1994 con la sentenza Demitry".
Quella stessa sentenza che - dopo aver classificato e passato in rassegna i verdetti contrastanti sull'ammissibilità del delitto di concorso esterno - ha optato per l'indirizzo della configurabilità, conformandosi così ai tre giudizi precedenti sopra menzionati (il primo dei quali risalente al 1968, addirittura prima che Contrada iniziasse a commettere i fatti ritenuti criminosi).
Eppure - strano, ma vero - Strasburgo ha concluso che quando Contrada metteva in atto le sue azioni illecite "il reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile", pertanto l'imputato non poteva conoscere la punibilità dei suoi comportamenti.
Risulta pertanto incomprensibile la condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Anche perchè - come puntualmente fatto notare da due ex magistrati che di lotta ai colletti bianchi mafiosi se ne intendono - "Strasburgo sembra essere caduta in un equivoco, perché (ammesso e non concesso che il concorso esterno non fosse configurabile) si sarebbe dovuto comunque condannare per il delitto di favoreggiamento della mafia [trattasi del reato previsto dal secondo comma dell'articolo 378 del codice penale - favoreggiamento personale nei confronti di appartenenti a un sodalizio mafioso - in vigore dal 29 settembre 1982 grazie alla legge Rognoni - La Torre, N.d.A.], sicché le gravi condotte del dott. Contrada mai sarebbero potute andare esenti da pena. E questo il dott. Contrada, come qualunque altro cittadino italiano, lo sapeva bene".
Ma forse il vero equivoco è un altro.
A Strasburgo non esiste una Corte, ma una Contrada: la Contrada europea dei diritti dell'uomo (mafioso).

Il concorso esterno in associazione mafiosa

P.S. Non sono parole della Cassazione, ma di una "semplice" ordinanza-sentenza:

"Manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni possono - eventualmente - realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili - a titolo concorsuale - nel delitto di associazione mafiosa. Ed è proprio questa convergenza di interessi col potere mafioso che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di Cosa Nostra e della sua natura di contropotere, nonchè, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali".

Firmato: Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello Finuoli.
A quale data risalgono queste parole?
Al 17 luglio del 1987, ovvero 205 giorni prima che terminasse la condotta accertata di sistematica agevolazione della mafia attuata da Contrada.
In fondo, tutto torna: come poteva un così fedele servitore dello Stato-Mafia e della Mafia-Stato immaginare che i suoi comportamenti filo-mafiosi costituissero reato?
D'altronde, essendo continuamente impegnato a correre avanti e indietro in aiuto dei padrini, dove lo trovava il tempo per leggere (e capire) le ordinanze-sentenze di Caponnetto e Falcone?

domenica 19 aprile 2015

UNA STORIA


Questa è una storia da conoscere.
Una storia di narcotraffico, dei suoi immensi proventi e del loro riciclaggio.
Una storia di diamanti insanguinati e di corruzione.
Insomma, una storia di mafia.
Da leggere. 
Qui.

martedì 7 aprile 2015

SE IL CONCORSO E' ESTERNO ALLA MAFIA
(e al carcere)

La Corte Costituzionale ha appena depositato (il 26 marzo) le motivazioni di una sentenza alquanto controversa, soprattutto per l'effetto che avrà su molti procedimenti penali di mafia.
Ma partiamo dall'inizio.
Nel 2013 un'indagine dei magistrati di Lecce sfocia nell'arresto in carcere di un quarantenne tarantino incensurato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa (per intenderci, lo stesso reato per cui Marcello Dell'Utri si trova in carcere per scontare una condanna definitiva a 7 anni di reclusione).
Nell'autunno del 2011 l'uomo - pur non inserito organicamente nel clan Taurino - avrebbe consapevolmente messo a disposizione dell'organizzazione criminale le sue conoscenze tecniche e i suoi apparati idonei a scovare gli strumenti usati dagli inquirenti per captare le conversazioni tra i mafiosi (microspie, GPS, telecamere posizionate nel centro storico di Taranto), contribuendo così a mettere il clan al riparo dall'attenzione degli "sbirri".
Come scontato, l'avvocato presenta al giudice un'istanza per chiedere gli arresti domiciliari.
Sebbene il Gip di Lecce, Giovanni Gallo, sia convinto della permanenza delle esigenze cautelari (visti i legami intrattenuti dall'indagato con i vertici di un clan mafioso ancora in attività), ritiene che - dopo circa sei mesi di reclusione nelle patrie galere - la misura cautelare adeguata per prevenire il pericolo di reiterazione del reato sia ora quella della detenzione domiciliare.
Infatti - è il ragionamento del giudice - una volta confinato a casa sua l'indagato non potrà più mettere al servizio della mafia le sue abilità tecniche!
Sorge però un problema: per il concorso esterno in associazione mafiosa la legge rende obbligatorio il carcere quale misura di custodia cautelare, anche se nel caso concreto le esigenze cautelari (il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove, la reiterazione del reato) potrebbero essere soddisfatte con misure alternative meno afflittive, come gli arresti domiciliari.
A Gallo non resta che sollevare presso la Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della norma (l'art. 275, c. 3, secondo periodo del codice di procedura penale, così come modificato nel 2009), sospendendo il procedimento in corso, ma mantenendo comunque l'indagato dietro le sbarre.
Nell'apposita ordinanza del 23 dicembre 2013, il Gip pugliese giudica la norma incostituzionale, in quanto violerebbe ben tre articoli della Costituzione: il 3 (visto che il giudice non ha il potere di adeguare la misura cautelare al caso concreto, due situazioni da considerare in maniera diversa - la partecipazione ad un'associazione mafiosa e il concorso esterno, differenti per portata criminale e pericolosità - si ritrovano ad essere parificate dalla stessa risposta cautelare: l'obbligo del carcere. Viene così violato il principio di uguaglianza), il 13 (che si ispira ai principi di proporzionalità, adeguatezza e del minimo sacrificio necessario per la privazione della libertà personale, da circoscrivere allo stretto indispensabile. Insomma, la custodia in carcere dev'essere l'extrema ratio, mentre il codice di procedura ne prevede l'applicazione automatica) e il 27 (il codice attribuisce alla coercizione personale cautelare la funzione propria invece della pena, in violazione del principio della presunzione di non colpevolezza).
Ed eccoci, dunque, alla discutibile sentenza della Corte Costituzionale di cui si accennava all'inizio - la n. 48/2015 - emessa il 25 febbraio scorso (Presidente Alessandro Criscuolo; Giudice relatore e redattore Giuseppe Frigo).
La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del Gip di Lecce (e quindi - indirettamente - del legale della persona incarcerata), nonostante l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, avesse chiesto di dichiarare la questione manifestamente infondata.
Dopo aver rammentato la definizione di "concorrente esterno alla mafia" (chi - senza essere stabilmente inserito all'interno dell'organizzazione criminale - fornisce un contributo di causa efficiente, consapevole e volontario alla conservazione o al rafforzamento del clan), la Consulta ne evidenzia la sostanziale differenza rispetto al mafioso partecipante, figura che - inclusa nel sodalizio - prende parte in prima persona e in maniera stabile e permanente alla realizzazione del programma delinquenziale. 
Ragion per cui - secondo la Corte - nei confronti del concorrente esterno non è mai ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo mafioso che possa legittimare il ricorso esclusivo alla misura carceraria come unico mezzo adatto a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente criminale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità.
Be' - direte voi - ma l'apporto del concorrente esterno dà un apporto notevole al raggiungimento degli obiettivi mafiosi, in certi casi addirittura più rilevante di quello dell'affiliato!
Certo - replica la Consulta - ma "tali considerazioni attengono [...] alla gravità dell'illecito commesso dal concorrente esterno, che dovrà essere congruamente apprezzata in sede di determinazione della pena, all'esito della formulazione di un giudizio definitivo di colpevolezza".
Il solo fatto che l'indagato agisca in un contesto mafioso non basta per far presumere in maniera assoluta che solo la custodia carceraria possa soddisfare le esigenze cautelari.
L'elemento determinante per rendere costituzionalmente legittima tale presunzione assoluta è proprio quello di cui è sprovvisto il concorrente esterno, ovvero l'inserimento stabile all'interno di un'organizzazione mafiosa (alla quale è "solamente" contiguo).
Quindi, conclude la Consulta, di fronte all'applicazione di misure cautelari a un presunto concorrente esterno in associazione mafiosa, il giudice è obbligato a optare per il carcere; tuttavia, se vi sono elementi specifici relativi al caso concreto per i quali le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure alternative meno afflittive, allora bisogna scegliere queste ultime. Pertanto, se già con gli arresti domiciliari le esigenze cautelari possono trovare piena soddisfazione, è irragionevole mandare la gente in galera prima della condanna definitiva.
Per esempio, se il supporto del concorrente esterno risulta episodico (mentre quello del membro del clan è necessariamente stabile e duraturo) o si esplicita in un solo contributo, d'ora in poi il giudice potrebbe benissimo ritenere sufficienti gli arresti domiciliari oppure il divieto o l'obbligo di dimora.
Nel ragionamento compiuto dalla Corte, ciò dimostra che il reato di concorso esterno può manifestarsi in concreto con diverse modalità, che non possono essere omologate dall'esclusione aprioristica di qualsiasi possibile alternativa alla custodia carceraria come strumento per contenere la pericolosità sociale del soggetto.
Infine la Consulta commenta: "mentre, nel caso dell'associato, la presunzione di pericolosità sociale cede [...] solo di fronte alla dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo di appartenenza al sodalizio; nel caso del concorrente esterno - che non ha alcun vincolo da rescindere, stante la sua estraneità all'organizzazione - il parametro per superare la presunzione è diverso e meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo alla consorteria".
Ecco allora spiegato il (vero) significato di "concorrente esterno in associazione mafiosa": a furia di ripetere che si tratta di una persona esterna alla mafia, siamo arrivati a facilitarne la collocazione esterna alle patrie galere!


mercoledì 1 aprile 2015

UN PRESIDIO DI CIVILTA' 
CONTRO LA BARBARIE




Dal momento che 
voi oltran(a)zisti dell'ISIS 
(Integralisti Stupidi 
e Ignoranti Sterminatori) 
vi divertite così tanto 
mi sembra doveroso dedicare questo post 
proprio a voi 
e alle vostre inutili vite.
Per fortuna (nostra)
Un libro vi seppellirà!!!





"Là dove si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini"

Heinrich Heine, 
poeta ebreo e tedesco, 
"Almansor" (tragedia), 1821.


"La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui 
sono valori umani fondamentali. 
Essi potranno essere raggiunti 
solo attraverso la capacità di cittadini ben informati 
di esercitare i loro diritti democratici 
e di giocare un ruolo attivo nella società. 
La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia 
dipendono da un'istruzione soddisfacente, 
così come da un accesso libero e senza limitazioni 
alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione.
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza,
costituisce una condizione essenziale
per l'apprendimento permanente, 
l'indipendenza nelle decisioni, 
lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali.
Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica
come forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione
e come agente indispensabile per promuovere
la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne.
[…] La biblioteca pubblica è il centro informativo locale
che rende prontamente disponibile per i suoi utenti 
ogni genere di conoscenza e informazione.
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti 
sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, 
senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.
[…] Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti 
ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, 
né a pressioni commerciali"

Federazione Internazionale delle Associazioni e Istituzioni Bibliotecarie/UNESCO, 
"Manifesto sulla biblioteca pubblica", novembre 1994. 


"La biblioteca fornisce l'accesso 
alla conoscenza, all'informazione e alle opere dell'immaginazione 
tramite una gamma di risorse e di servizi 
ed è aperta equamente a tutti i membri della comunità 
senza distinzione di 
razza, nazionalità, età, genere, religione, lingua, disabilità, 
condizione economica e lavorativa e grado di istruzione.  
[…] Compito primario della biblioteca pubblica è 
offrire risorse e servizi, 
con una varietà di mezzi di comunicazione, 
per soddisfare le esigenze individuali e collettive 
di istruzione, informazione e sviluppo personale, 
compreso lo svago e l’impiego del tempo libero. 
Le biblioteche svolgono un ruolo importante 
nello sviluppo e nel consolidamento di una società democratica 
permettendo a ciascuno di avere accesso 
a un’ampia e variegata gamma di conoscenze, idee e opinioni. 
[…] Il bisogno di un'agenzia aperta a tutti 
che desse accesso al sapere 
[…] per sostenere l’istruzione formale e informale 
è stata la ragione sottesa all'istituzione e al mantenimento 
della maggior parte delle biblioteche pubbliche 
e ne costituisce ancora una funzione fondamentale. 
Lungo tutto l’arco della vita 
le persone hanno bisogno di istruzione, 
presso istituzioni come le scuole e le università 
o in contesti meno formali collegati al loro lavoro e alla vita quotidiana. 
L’apprendimento non termina 
con il completamento dell’istruzione vera e propria 
ma rappresenta, per la maggior parte delle persone, 
un’attività che prosegue per tutta la vita. 
In una società sempre più complessa 
le persone avranno bisogno di acquisire nuove capacità 
in vari momenti della loro vita 
e la biblioteca pubblica ha un ruolo importante 
nel favorire questo processo. 
[…] L’accesso all'informazione e la sua comprensione 
sono un diritto umano fondamentale […].
Offrendo un ampio ventaglio di informazioni 
la biblioteca pubblica aiuta la collettività 
a discutere e decidere in maniera documentata 
sulle questioni più importanti. 
[…] L’informazione è molto importante 
per lo sviluppo individuale e sociale [...]
Ma l’informazione, 
nonostante la sua rapida crescita, 
non è alla portata della maggioranza della popolazione del mondo 
e il divario tra i <<ricchi>> e i <<poveri>> di informazione 
continua ad allargarsi. 
La biblioteca pubblica ha un ruolo decisivo nel colmare questo divario [...].
L’opportunità di accrescere la creatività personale 
e di coltivare nuovi interessi 
è importante per lo sviluppo umano. 
Ma per questo c’è bisogno dell'accesso 
al sapere e alle opere dell’immaginazione. 
La biblioteca pubblica può mettere a disposizione 
[...] un ricco e variegato patrimonio 
di conoscenze e di realizzazioni creative 
che nessun individuo potrebbe acquisire per conto proprio. 
L'offerta di grandi raccolte della letteratura e del sapere di tutto il mondo, 
compresa la letteratura locale, 
è stata un contributo importantissimo della biblioteca pubblica 
e costituisce tuttora una sua funzione indispensabile. 
La fruizione di opere dell’immaginazione e del sapere 
contribuisce grandemente all'educazione della persona 
e a uno svago che sia ricco di significato. 
La biblioteca pubblica può dare anche un contributo fondamentale 
alla sopravvivenza quotidiana e allo sviluppo socio-economico 
attraverso il suo coinvolgimento diretto in campagne di informazione 
rivolte a comunità in via di sviluppo: 
partecipando, per esempio, a programmi di 
apprendimento delle capacità di base del saper vivere, 
di istruzione elementare degli adulti e 
di sensibilizzazione sull'AIDS. 
[…] La biblioteca pubblica ha anche un ruolo importante 
come centro di attività per lo sviluppo culturale e artistico della comunità, 
contribuendo a creare e sostenere la sua identità culturale. 
[…] Il contributo della biblioteca deve riflettere 
la varietà di culture presenti nella comunità. 
[…] La biblioteca pubblica ha un ruolo importante 
come spazio pubblico e di incontro, 
soprattutto nelle comunità che dispongono 
di pochi luoghi di aggregazione. 
Qualche volta è considerata il <<salotto>> della comunità. 
Recarsi in biblioteca per ricerche 
o per informazioni legate ai propri studi o interessi personali
porta le persone a entrare in contatto informale 
con altri membri della comunità. 
Usare la biblioteca pubblica può quindi rivelarsi 
un’esperienza sociale positiva. 
[…] La biblioteca pubblica, 
svolgendo il suo ruolo in questi campi fondamentali, 
è un agente di sviluppo sociale e personale 
e può diventare un fattore positivo di cambiamento per la comunità. 
Offrendo una vasta gamma di materiali a sostegno dell’istruzione 
e rendendo accessibile a tutti l’informazione, 
la biblioteca pubblica può apportare benefici economici e sociali 
agli individui e alla comunità, 
favorire la creazione e il consolidamento di una società 
informata e democratica, 
e aiutare le persone ad arricchire e sviluppare la loro vita 
e quella della comunità in cui vivono. 
La biblioteca pubblica dovrebbe essere consapevole 
delle questioni che vengono dibattute all'interno della comunità 
e fornire informazioni utili alla discussione" 

Federazione Internazionale delle Associazioni e Istituzioni Bibliotecarie/UNESCO, 
"Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida per lo sviluppo", 2001.

"<<Posa la tua arma!!>>"

"Care sorelle e fratelli, 
ci rendiamo conto dell'importanza della luce 
quando vediamo le tenebre. 
Ci rendiamo conto dell'importanza della nostra voce 
quando siamo messi a tacere. 
Allo stesso modo, 
quando eravamo nel distretto dello Swat, nel Nord del Pakistan, 
ci siamo resi conto dell'importanza delle penne e dei libri 
quando abbiamo visto le armi. 
Il saggio detto <<La penna è più potente della spada>> era vero. 
Gli estremisti hanno paura dei libri e delle penne. 
Il potere dell'istruzione li spaventa. 
Hanno paura delle donne. Il potere della voce delle donne li spaventa. 
Questo è il motivo per cui 
hanno ucciso 14 innocenti studentesse di medicina 
nel recente attentato a Quetta.
Questo è il motivo per cui 
hanno ucciso molte insegnanti e operatrici 
della campagna di vaccinazione contro la poliomielite 
nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa e nelle Aree Tribali di Amministrazione Federale. 
Questo è il motivo per cui 
ogni giorno fanno saltare in aria le scuole. 
Perché avevano e hanno paura del cambiamento, 
paura dell'uguaglianza che noi porteremo nella nostra società. 
Ricordo che c'era un ragazzo nella nostra scuola 
a cui un giornalista chiese: 
<<Perché i talebani sono contro l'istruzione?>>. 
Lui rispose molto semplicemente. Indicando il suo libro disse: 
<<Un talebano non sa che cosa c'è scritto in questo libro>>. 
[…] Cari fratelli e sorelle, 
non dobbiamo dimenticare che 
milioni di persone soffrono la povertà, l'ingiustizia e l'ignoranza. 
Non dobbiamo dimenticare che 
milioni di bambini non vanno a scuola. 
Non dobbiamo dimenticare che 
le nostre sorelle e i nostri fratelli sono in attesa di 
un luminoso futuro di pace.
Intraprendiamo quindi una lotta globale 
contro l'analfabetismo, la povertà e il terrorismo 
e prendiamo i nostri libri e le nostre penne. 
Sono le nostre armi più potenti. 
Un bambino, un insegnante, una penna e un libro 
possono cambiare il mondo. 
L'istruzione è l'unica soluzione. 
L'istruzione è la prima cosa"

Malala Yousafzai, 
blogger e attivista pakistana impegnata per i diritti dei minori 
(primo fra tutti, quello all'educazione e all'istruzione), 
discorso all'Assemblea della Gioventù delle Nazioni Unite 
presso il Palazzo di Vetro di New York, 
12 luglio 2013 (giorno del suo 16° compleanno).


"Lampedusa non ha 
né una biblioteca 
né un negozio dove poter acquistare libri.
Voi ci vivreste mai in una città dove non è possibile comprare dei libri? 

Io non credo!"

Giusi Nicolini, 
sindaco di Lampedusa, 
appello, 30 luglio 2013.



"Le librerie sono un presidio di civiltà.
Ogni volta che chiudono, un pezzo di società va via con loro.
Muore.
Sono luoghi di sovversione per antonomasia: 
vi si incontrano, spesso, intelligenze sveglie e curiose, 
uomini e donne che hanno desiderio di conoscenza. 
Divoratori di libri, di giornali, 
signori spesso miopi che riescono a vedere lontano. 
Molto lontano e meglio di altri.
E, si sa, 
curiosità e conoscenza 
sono i grandi nemici di chi non desidera che si disturbi il manovratore: 
i coltivatori dell'opacità sociale.
Sia egli il capo di una cosca mafiosa 
oppure 
un politico che non ammette opposizione, 
come tanti ce ne sono in questa nostra democrazia malata.
Nemici della verità, o delle tante verità che si possono trovare nei libri"

Nino Amadore, 
giornalista de "Il Sole 24 ORE", 
"I sovversivi. In terra di mafia la normalità è rivoluzione", Laterza, ottobre 2013.