domenica 7 ottobre 2012

DONNE (E MADRI) AL LAVORO


Il Tribunale di Catania (sentenza emessa il 16 dicembre 2009), la Corte d'appello di Catania (sentenza del 28 febbraio 2011) e la Cassazione (sentenza 21 settembre 2012, n. 36332) hanno riconosciuto l'incaricato di una società responsabile del reato di tentata violenza privata ai danni di una lavoratrice appena divenuta mamma.
Che cosa era successo?
I titolari di una società volevano far cessare l’attività per proseguire sotto una nuova veste societaria, ma con lo stesso complesso aziendale e con gli stessi dipendenti, da licenziare e assumere nuovamente.
Nell'ottobre 2003 una dipendente - in astensione obbligatoria per maternità, pertanto non licenziabile (è ancora nel periodo di puerperio, ovvero nelle prime 6/8 settimane dopo il parto) - viene convocata dalla società in un locale degradato e abbandonato. Lì i titolari cercano di imporre alla donna le loro condizioni: o si sarebbe dimessa o le sarebbe stato assegnato - contro la sua volontà - il periodo di astensione facoltativa per maternità (retribuito solo al 30% dello stipendio). Infine le viene preannunciato che, nel caso in cui si fosse ostinata a rifiutare entrambe le condizioni (è l'unica dipendente a non volersi dimettere) e a chiedere semplicemente la ripresa della propria normale attività al termine dell'astensione obbligatoria, al rientro da questa sarebbe stata costretta a lavorare in condizioni invivibili, in quel medesimo locale fatiscente, senza alcun compito o mansione. 
Nonostante la vicenda si sia alla fine conclusa positivamente (la società ha trattenuto la lavoratrice in servizio a stipendio pieno, lasciandola a casa fino allo scadere del termine di protezione dal licenziamento), resta il fatto che il titolare avesse prospettato alla lavoratrice una situazione personale e lavorativa pessima e ingiusta, al solo scopo di costringerla ad accettare le condizioni imposte dalla società. 
Ciò, secondo i magistrati, configura il reato di tentata violenza privata (pena massima: 2 anni e 8 mesi di reclusione), dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

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