venerdì 12 aprile 2013

QUANDO LE DIOCESI DEVONO PAGARE

Se un parroco è sotto processo per fatti di violenza sessuale la Curia arcivescovile può essere citata in veste di responsabile civile. Pertanto, ove il sacerdote venga giudicato colpevole, la sede vescovile sarebbe ritenuta responsabile per i danni da costui arrecati nell'esercizio delle incombenze cui è stato adibito e verrebbe quindi condannata a risarcire la vittima e le parti offese.
Ciò è quanto stabilito dalla prima sezione penale del Tribunale di Lecce, con ordinanza dell'8 ottobre 2012 firmata dal giudice Stefano Sernia.
In quel caso, l'Arcivescovado - per mezzo dei suoi legali - ha chiesto di essere estromesso dal processo, ma i giudici hanno respinto la richiesta, bollandola come "infondata".
I magistrati spiegano che l'art. 2049 c.c. "prevede una responsabilità per culpa in eligendo [cioè nella scelta o nella nomina, N.d.A.] e/o in vigilando [cioè nel controllo, N.d.A.], per il fatto illecito dei sottoposti, in capo a coloro che li abbiano preposti ad un determinato servizio", affidando loro l'espletamento di un incarico. Tale responsabilità non esige la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, bensì più generalmente una committenza, un mandato. 
Non solo.
Perchè si configuri la responsabilità in oggetto, è necessario che l'attribuzione di determinati compiti, responsabilità e/o autorità abbia posto l'incaricato nella condizione di poter più facilmente compiere il danno (o il reato) che altrimenti non avrebbe potuto commettere o per la cui realizzazione avrebbe comunque dovuto affrontare molte più difficoltà.
Ora, poichè secondo il diritto canonico:
- il parroco viene scelto e nominato dal vescovo secondo criteri che ne debbano garantire l'idoneità all'incarico, anche sotto il profilo dell'onestà dei costumi;
- la parrocchia è sottoposta alla vigilanza del vescovo (che può sopprimerla, sostitirne il parroco, ...);
- al parroco sono affidati compiti propri dell'autorità religiosa rappresentata, al livello apicale della diocesi, dal vescovo;
il vescovo si pone, nei confronti del parroco, proprio nella posizione del committente necessaria per configurare la responsabilità civile prevista dall'art. 2049 c.c..
Tutto ciò è senz'altro positivo, se non altro perchè alimenta una grande speranza. Se infatti passasse la tesi dei giudici pugliesi secondo cui le colpe dei sacerdoti ricadono economicamente sulle diocesi, forse i vescovi e il Vaticano avrebbero decisamente più interesse a combattere la pedofilia nel clero.
E non solo a parole.

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