ELEMENTARE, SIGNORA MARCEGAGLIA
Firenze, auditorium del Palazzo dei Congressi, convegno nazionale di Federmeccanica dal titolo "Industria metalmeccanica: la via della ripresa passa da qui". E' la mattina di martedì 21 febbraio 2012. Nel suo intervento, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia espone alla platea perle rare di saggezza come "vorremmo avere un sindacato che non protegge gli assenteisti cronici, ladri, quelli che non fanno il proprio mestiere", "vogliamo poter licenziare quelli che non fanno il loro lavoro", "tutte le multinazionali mi dicono: <<Fino a quando non sono in grado di licenziare un fannullone, un assenteista cronico, in questo Paese non vengo a investire>>. Questo è un problema vero". E giù con gli applausi.
Peccato che sia tutto clamorosamente falso.
Se la leader di Confindustria studiasse prima di aprire bocca in pubblico, saprebbe che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare un preciso principio di diritto: se un lavoratore si comporta in modo tale da venir meno ai suoi doveri fondamentali può essere licenziato, anche se non abbia violato alcuna specifica norma del codice disciplinare aziendale. Infatti tale facoltà del datore di lavoro - derivante dalla sussistenza di una giusta causa o giustificato motivo secondo la previsione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - deriva direttamente dalla legge.
Quindi, se un dipendente:
- ha ingannato l'azienda, ad esempio timbrando una scheda diversa da quella personalizzata fornita dalla ditta, in modo da non essere individuato (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 agosto 2006, n. 18377);
- si è assentato senza giustificazione, anche per un lungo periodo di tempo (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 febbraio 2012, n. 3060);
- ha prolungato le proprie ferie senza autorizzazione, anche per pochissimi giorni (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 maggio 2002, n. 6974);
- ha usato un certificato di guida di automezzi speciali falso e si è servito dell'assenza per malattia dal posto di lavoro per frequentare un corso di scuola guida al fine di conseguire il certificato autentico (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 settembre 2009, n. 19770);
- lavorando come cassiere di un supermercato, ha accreditato i punti della spesa effettuata dai clienti privi della tessera soci sulla propria carta personale (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 settembre 2009, n. 20270);
- è stato ubriaco sul posto di lavoro (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 settembre 2010, n. 19361);
- si è rifiutato di eseguire gli ordini dei superiori opponendo un proprio inesistente stato di invalidità (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 gennaio 2011, n. 2114),
può benissimo essere licenziato, poichè ha tenuto un comportamento illecito e vietato dalla legge, palesemente contrario all'etica comune, agli obblighi fondamentali di un rapporto di lavoro, al vincolo fiduciario tra impresa e dipendente e agli interessi aziendali.
Ciò dimostra che anche in presenza del tanto vituperato art. 18 l'imprenditore può licenziare chiunque, a condizione che fornisca una giusta causa o un giustificato motivo.
Elementare, signora Marcegaglia.
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