venerdì 2 marzo 2012

PERDERE LE DITA

Il datore di lavoro che non osservi i propri doveri di prevenzione degli infortuni sul lavoro - tra cui, l'obbligo di dotare i macchinari industriali di adeguate protezioni - risponde del reato di lesioni colpose, ove un lavoratore subisca danni fisici durante il regolare svolgimento delle proprie mansioni.
E' quanto ha ricordato la IV sezione penale della Cassazione nella sentenza 1° febbraio 2012, n. 4407, il cui caso particolare ha riguardato un operaio che, intento a raccogliere un attrezzo, era rimasto impigliato con la mano sinistra negli ingranaggi di una macchina, subendo come conseguenza l'amputazione di due dita (il medio e l'anulare).
Il principio di diritto, esposto per l'ennesima volta dalla Suprema Corte, è sempre lo stesso: anche se il lavoratore vittima di infortunio abbia avuto una colpa concorrente nella tragedia, ciò non esime i datori di lavoro - quali soggetti aventi l'obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro - dalla responsabilità di aver violato  le norme antinfortunistiche. Solo in un caso è esclusa l'imputabilità dell'imprenditore: quando il lavoratore abbia causato l'evento, essendosi comportato in maniera abnorme, cioè si sia posto - per stranezza e imprevedibilità di atteggiamento - al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo da parte dell'impresa. Ovviamente, non rientra in tale ultima casistica la condotta del lavoratore che abbia compiuto un'operazione pienamente rientrante nelle sue funzioni.

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