domenica 4 novembre 2012

UN NUOVO CASO ALDROVANDI

Riccardo Rasman  dopo l'incontro con la Polizia
Trieste, venerdì 27 ottobre 2006. 
E' sera.
Riccardo Rasman (34 anni, in cura presso un centro di salute mentale, in quanto affetto da “sindrome schizofrenica paranoide”) viene visto da alcuni condòmini sul balcone di casa, nudo, intento a masturbarsi e a lanciare grossi petardi, uno dei quali esplode vicino alla figlia del portiere del condominio (che sta camminando per strada in compagnia del proprio cane), provocandole una sospetta lesione del timpano.
Gli inquilini dello stabile contattano le forze dell'ordine.
Mauro Miraz, Maurizio Mis e Giuseppe De Biasi - componenti gli equipaggi delle Volanti 3 e 4 della Questura di Trieste - intervengono.
Rasman li minaccia di morte, nel caso in cui entrino nell'appartamento.
Gli agenti si informano in maniera sufficiente del suo stato di salute mentale e attendono più di 20 minuti nel tentativo di convincere l'uomo ad aprire spontaneamente la porta.
Anche se Rasman interrompe il lancio di petardi, al suo reiterato rifiuto di aprire la porta e senza attendere le informazioni richieste alla centrale operativa, i poliziotti sono costretti ad abbattere la porta d'ingresso e a fare irruzione nell'appartamento insieme a una pattuglia di Vigili del Fuoco.
A questo punto Rasman li aggredisce (mettendo così in atto le pesanti minacce rivolte poco prima), scagliandosi contro di loro con una violenza inaudita e ingiustificata, cagionando agli stessi alcune lesioni. Ne nasce una colluttazione al cui termine gli agenti spingono a terra l'uomo, lo immobilizzano, lo ammanettano e lo costringono a rimanere in posizione prona sul pavimento.
A questo punto gli agenti salgono alternativamente sulla sua schiena, esercitando con le ginocchia una notevole pressione.
Rasman si dimena, scalcia, si lamenta, respira con affanno, sempre più lentamente, finchè le sue capacità respiratorie si riducono in maniera significativa. 
Dopo circa 5 minuti e mezzo in simili condizioni, muore per "asfissia da posizione" e conseguente arresto cardiaco.

In tutti i gradi di giudizio - Gip di Trieste (sentenza del 29 gennaio 2009), Corte d'appello di Trieste (sentenza del 30 giugno 2010) e Cassazione (sezione IV penale, sentenza 6 settembre 2012 n. 34137) -  i tre poliziotti sono stati giudicati colpevoli di eccesso colposo nell’adempimento del dovere e nella legittima difesa e di cooperazione in omicidio colposo (esclusa la legittima difesa, sono gli stessi, identici reati addebitati ai quattro poliziotti assassini di Federico Aldrovandi).
Nonostante i tre poliziotti siano stati giudicati colposamente responsabili della morte di Riccardo, i giudici hanno scisso in due parti l'intervento degli agenti: il primo legittimo e doveroso, il secondo illegittimo e penalmente rilevante.

1) Fino all'ammanettamento di Rasman l'intera condotta dei poliziotti è stata del tutto corretta e legittima, poichè caratterizzata dall'adempimento del proprio dovere e dalla legittima difesa. Gli agenti hanno agito in stretto adempimento dei propri doveri sanciti dal Codice di Procedura Penale, al solo scopo di porre fine a una situazione pericolosa per l'incolumità di terzi e dello stesso Rasman, posta l'evidente pericolosità derivante dalla detenzione di esplosivi da parte di una persona affetta da patologie psichiatriche. 
I giudici, il responsabile del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trieste e il direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste sono concordi nel ritenere che, spettando soltanto ai poliziotti decidere come agire e non sussistendo protocolli o disposizioni operative applicabili nel caso specifico, sarebbe stato del tutto irrilevante e inutile attendere lumi dal servizio di salute mentale o l'arrivo di un infermiere. 
Pertanto, aver fatto irruzione nell'appartamento di Rasman, averlo bloccato a terra in posizione prona e averlo ammanettato sono azioni per le quali non può essere addebitato ai poliziotti alcun rimprovero penale. 

2) Dopo l'ammanettamento, i poliziotti hanno indebitamente protratto - senza alcuna necessità - la contenzione sul pavimento di Riccardo, in maniera tale da impedire la funzionalità dell'apparato respiratorio per molto tempo, nonostante l'uomo fosse stato immobilizzato a terra, prono, con gli arti superiori e in inferiori legati, sanguinante dalla bocca e dal naso. Condizioni in cui non poteva di certo nuocere.
In ciò va riscontrato, da parte dei tre poliziotti, il superamento dei limiti dettati dall'adempimento dei propri doveri e dalla legittima difesa.
Dopo l'immobilizzazione e l'ammanettamento, gli agenti hanno proseguito a premere a terra Rasman, in posizione prona, per più di 5 minuti e mezzo. Per cercare di sedarlo - avendo dato vita a una robusta e duratura colluttazione - gli agenti lo hanno mantenuto compresso a terra in posizione prona, memori del fatto che - dopo aver allentato la presa al termine della lotta sul letto, convinti di averne vinto l'opposizione - l'uomo aveva ripreso a lottare, profittando del loro rilassamento.
Così operando, tuttavia, gli imputati hanno frainteso il dimenarsi di Rasman (accompagnato dal colare del sangue dalla testa alla bocca, da una respirazione affannosa e da rantoli e lamenti uditi persino dai vicini di casa) con il persistere di intenti ancora bellicosi dell'uomo, senza minimamente intuire il pericolo - assolutamente prevedibile - di asfissia, quale concreto rischio per l'incolumità di Rasman, evitabile rimettendolo in posizione supina o comunque allentando la compressione sul torace e sull'addome. 
Anche considerando il presunto rischio di ricevere eventuali pugni o calci una volta "allentata la presa" (ipotesi più astratta che reale), esso non avrebbe dovuto dissuadere i poliziotti dal far assumere all'ammanettato una posizione consona a permettergli di riprendere le normali funzioni respiratorie, in base al prioritario rilievo della salvaguardia dell'incolumità di colui che si trovi sottoposto al loro potere. Tutto ciò in nome del principio fondamentale secondo cui l'impiego della coercizione e della forza fisica da parte delle forze dell'ordine è legittimo e giustificato solo entro i tempi e i modi strettamente necessari per immobilizzare e ammanettare una persona, la quale - resa innocua - deve solo essere protetta.  
Quindi, i poliziotti hanno commesso un errore imperdonabile, poichè frutto di imperizia, colposa negligenza e macroscopica leggerezza per non essersi accertati - una volta definitivamente immobilizzato a terra Rasman,  così posto in condizione di non nuocere - del pericolo per la sua incolumità derivante dall'impedimento alla funzionalità respiratoria che la perdurante compressione sul tronco e sull'addome aveva cagionato tanto da provocarne la cianosi del volto (pur riscontrata dal capo-pattuglia della Volante 1 chiamata a rinforzo quando ormai era troppo tardi per impedire l'esito fatale).
Non è infatti necessaria una scuola di polizia per intravedere la sussistenza di notevoli rischi per l'incolumità di un soggetto che venga costretto a terra in posizione prona, sotto la pressione esercitata sul dorso con le ginocchia o con il peso di altri individui. Gli esiti di simili atti (in generale e soprattutto nel caso specifico, date le sopra descritte condizioni) sono così facilmente prevedibili da potersi senza dubbio considerare dati rientranti nel patrimonio di conoscenza comune. Chiunque, infatti, sarebbe stato in grado di intuire l'elevata probabilità di provocare la morte di una persona alla quale - già in fortissimo debito di ossigeno dopo un ingente sforzo fisico sopportato nell'ingaggio di una lotta violenta - venga impedita la naturale funzionalità respiratoria, circostanza palesemente riscontrabile - nel caso di specie - dall'affannosa respirazione di Rasman da una parte e dai suoi continui lamenti dall'altra.
La sua morte va dunque posta in relazione causale con l'ammanettamento di un uomo in forte debito di energia (per aver aggredito gli agenti), sul cui dorso i poliziotti hanno continuato a esercitare pressione per circa 5 minuti e mezzo.
Insomma, dopo il legittimo ammanettamento, gli agenti hanno innescato un processo asfittico che ha cagionato la morte di Rasman, morte assolutamente evitabile se gli agenti avessero interrotto l'attività di violenta contenzione a terra, consentendo all'uomo di respirare normalmente. 
Ovvero se avessero agito secondo il comune buon senso e le regole della comune esperienza umana.

P.S. I tre poliziotti responsabili della morte di Rasman (Mauro Miraz, Maurizio Mis e Giuseppe De Biasi)  sono stati condannati in ogni grado di giudizio a una pena di soli 6 mesi di reclusione ciascuno (sospesa dalla condizionale) e al risarcimento dei danni.  
Se dopo il caso di Federico Aldrovandi (identico nello svolgimento dei fatti criminosi commessi da alcuni membri della Polizia di Stato) qualcuno pensava ancora che l'Italia fosse un Paese civile e uno Stato di diritto, ora dovrà necessariamente ricredersi.


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giovedì 1 novembre 2012

CORROTTI IN DIVISA


La storia che qui racconto vede come protagonisti alcuni poliziotti corrotti (agenti e graduati), appartenenti alle autopattuglie di Polizia Stradale in servizio a Caserta Nord.
Le indagini penali sono partite a seguito di una denuncia presentata da un autotrasportatore di mezzi pesanti, a cui è seguita la disposizione di intercettazioni ambientali da parte della magistratura all'interno di due autovetture di servizio della Polizia Stradale (tali intercettazioni – dai contenuti giudicati inequivocabili - hanno rappresentato la principale fonte di prova. Alla faccia di chi vuole depotenziare un simile strumento investigativo spesso decisivo).
I fatti - svoltisi tutti nella prima metà del 2001 - sono stati commessi da sei poliziotti con abuso dei propri poteri e delle proprie funzioni, in palese violazione dei doveri da esercitare durante i servizi di controllo dei tratti di strada di competenza (in particolare, zone autostradali). 
Gli episodi criminosi accertati sono stati diversi. Eccoli:

1) corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 
Due poliziotti hanno accettato da un camionista la promessa della futura consegna di due polli rivolta loro perchè non venissero contestate le seguenti contravvenzioni: guida senza cintura di sicurezza e possesso di patente illeggibile;

2) corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 
Un autotrasportatore ha guidato ininterrottamente per un eccessivo numero di ore con alcune luci dell'autoarticolato non visibili in ora notturna. Il camionista - senza accampare alcuna giustificazione, in quanto pienamente consapevole delle infrazioni commesse - ha consegnato una somma di denaro a due poliziotti per riprendere la marcia indenne da qualsiasi contravvenzione;

3) corruzione per atti d'ufficio già compiuti (art. 318 c. 2 c.p.)
Due poliziotti hanno ricevuto indebitamente dai conducenti di due automezzi (con trasporti eccezionali) la somma di 20.000 lire quale ricompensa per aver effettuato un servizio di scorta stradale ai due veicoli;

4)  corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Due poliziotti hanno ricevuto una somma di denaro dal gestore della ditta "Fiera del Mobile" di Riardo per non formalizzare l'ingiunzione a rimuovere i pali di sostegno di un cartellone pubblicitario installati a distanza irregolare dall'autostrada.
Hanno così eluso doverosi atti di ufficio dietro illecito compenso;

5) corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Due poliziotti hanno indotto un camionista a consegnare loro denaro per non procedere ai rituali controlli del suo camion. La mazzetta in denaro è stata consegnata;

6)  corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Due poliziotti hanno ricevuto dal conducente di un autocarro la somma di 30.000 lire al fine di non redigere verbale di contravvenzione per omessa detenzione della patente di guida.

Si tratta di fatti delinquenziali assai gravi, inseriti all'interno di un'estesa e risalente illegalità compiuta da membri degli equipaggi della Polizia Stradale, talmente nota agli autotrasportatori e ai camionisti soliti percorrere quei tratti autostradali da indurli ad accettare la diffusa prassi di consegnare piccole somme di denaro agli agenti della Stradale - pur in assenza di loro richieste esplicite - per non avere noie o per non essere multati a seguito di infrazioni al codice della strada. 
Insomma, esisteva un vero e proprio "sistema" criminale dove il mercimonio delle funzioni pubbliche e la prassi di remunerazioni tangentizie erano assolutamente abituali e costanti.
Basti considerare che i poliziotti erano soliti non scendere nemmeno dalle proprie vetture e non redigere alcun verbale, ma temporeggiare in attesa della consegna della tangente.

Nonostante in tutti i gradi di giudizio (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Corte d'Appello di Napoli e Cassazione) la colpevolezza degli imputati non sia mai stata messa in dubbio, alla fine la VI Sezione Penale della Cassazione ha dovuto dichiarare i reati commessi dai poliziotti estinti per intervenuta prescrizione (Sentenza 14 settembre 2012, n.35269). 
Ciò grazie a una delle sterminate norme ad personam varate dal governo Berlusconi: la sciagurata legge 5 dicembre 2005 n. 251, denominata ex Cirielli. Se infatti i termini di prescrizione del reato elencato al punto 3) sono rimasti invariati (7 anni e 6 mesi), quelli del reato contestato negli altri punti si sono dimezzati (da 15 anni a 7 anni e 6 mesi). Ciò significa che senza la legge berlusconiana ci sarebbero stati ulteriori 7 anni e mezzo di tempo, i reati si sarebbero prescritti il 27 luglio 2017 (e non il 27 gennaio 2010, come invece accaduto), dunque i poliziotti sarebbero stati condannati.

mercoledì 31 ottobre 2012

IL PAESE DELLE VIOLENZE IMPUNITE

Poiché rappresenta un dato di fatto notorio che l’Italia sia il Paese dell'impunità, mi vorrei soffermare su uno degli infiniti ambiti ove tale indiscutibile constatazione si manifesta platealmente.
Mi riferisco alle violenze maschili nei confronti delle donne.
A titolo esemplificativo presento cinque vicende approdate nelle aule di giustizia.
Esse mostrano la tanto notevole, quanto preoccupante divergenza esistente tra i fatti compiuti accertati (gravi) e le sanzioni inflitte a norma di legge (ridicole).


CASO N. 1
Fatti accertati
Il marito si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie (pena massima: 5 anni di reclusione, ma se la vittima riporta lesioni gravi si arriva fino a 8 anni; se gravissime fino a 15 anni; se muore fino a 20 anni), avendone offeso il decoro e la dignità e avendola posta in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da averle reso la vita impossibile. Le ingiurie e le offese sono state continue e gravi: ostentava rapporti extra coniugali, confrontando le doti di un'altra donna con quelle della moglie, denigrando quest’ultima sul piano fisico, morale e intellettuale. Per di più, l'uomo ostentava anche i regali fatti all’altra donna e i momenti felici trascorsi con la medesima. Si è trattato di un vero e proprio meccanismo di maltrattamento psicologico ai danni della consorte. Sussiste una precisa determinazione dell'uomo di sottoporre la moglie a vessazioni morali estremamente gravi, per mezzo di una condotta reiteratamente prevaricatrice, caratterizzata da una continua serie di insulti e infedeltà ostentate, tali da determinare evidenti sofferenze morali.

Pena
In 1° grado l'imputato è stato assolto. 
Poichè ha presentato ricorso la sola parte civile (la moglie) e non la Procura, la Corte d'Appello si è dovuta limitare a sancire la sola responsabilità civile dell'imputato, condannato quindi a un semplice risarcimento dei danni morali e biologici.
La Cassazione (Sezione VI Penale - Sentenza 18 aprile 2012, n. 15057) ha confermato.


CASO N. 2
Fatti accertati
Per ben 16 mesi (dal marzo 2004 al luglio 2005) un uomo si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. 
Il marito - assuntore di sostanze stupefacenti - ha assunto una prolungata serie di prevaricazioni, nonchè una persistente aggressività verso la consorte da quando costei gli aveva comunicato l’intenzione di separarsi, tornando a vivere con i propri familiari e tenendo con sé il loro bambino.
Gli innumerevoli episodi vessatori si sono svolti attraverso:
- continue minacce e intimidazioni per telefono e sul luogo di lavoro della donna;
- percosse;
- gesti simulati di autolesionismo (apparenti tentativi di suicidio volti a colpevolizzare la donna per la cessazione della convivenza);
- gravi danneggiamenti della casa coniugale e della nuova abitazione della moglie (incendio).
Tale condotta vessatoria e intimidatoria non solo è stata sistematica e ripetitiva, ma ha leso la libertà fisica della consorte e la sua libertà morale, sottoposta a un regime di perdurante ansia, preoccupazione e allarme a causa dei ripetuti atteggiamenti violenti, prevaricatori e simulatamente autolesivi del marito.
Se ciò non bastasse, infine, l'uomo ha mostrato disinteresse persino per il turbamento causato nel figlio minorenne. 

Pena
Condannato in tutti i gradi di giudizio a 2 anni e 10 mesi di reclusione e a risarcire i danni alla vittima (Cassazione - Sez. VI Penale - Sentenza 20 giugno 2012, n. 24575). 
L'imputato non va in carcere poichè la pena è interamente coperta dall' indulto varato nel luglio 2006 durante il governo Prodi.


CASO N. 3
Fatti accertati
Un uomo si è reso responsabile di due reati ai danni della convivente: lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.
I fatti accertati comprendono un dolo teso alla punizione fisica e alla violenza spropositata, attraverso una serie di comportamenti continui e vessatori eretti a regime di vita per la donna, nel quadro di una convivenza familiare improntata alla sopraffazione fisica e psicologica, segnata da una serie di episodi particolarmente cruenti, alcuni dei quali gravi e allarmanti, quali un tentato omicidio e l'episodio di aggressione oggetto del processo di cui qui si parla. Insomma, trattasi di fatti molto gravi, connotati da una violenza aggressiva perdurante. Movente: la gelosia.

Pena
Originariamente, all'uomo era stato contestato il reato (ben più grave) di tentato omicidio, riqualificato in lesioni personali aggravate dai futili motivi perchè non voleva uccidere.
Inoltre all'imputato è stato concesso il rito abbreviato (che prevede uno sconto di pena pari a 1/3).
In 1° e 2° grado è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per lesioni personali aggravate dai futili motivi e maltrattamenti in famiglia (3 anni e 9 mesi meno 1/3).
La Cassazione (Sezione VI Penale - Sentenza 13 luglio 2012, n. 28111) ha cancellato l'aggravante dei futili motivi, ordinando alla Corte d'Appello di rideterminare la pena, diminuendola (in ogni modo l'imputato non andrà mai in carcere). 
Secondo la Suprema Corte, infatti, tale aggravante non sussiste poichè - pur essendo sempre necessario valutare gli elementi specifici e concreti di ogni singolo caso - la gelosia è (in linea di principio) elemento sufficiente a provocare un'azione criminosa, rappresentando una causa determinante degli eventi e non un mero pretesto per dare sfogo a un impulso criminale. 
Motivo per cui agire per gelosia non può integrare l’aggravante dei futili motivi.

CASO N. 4
Fatti accertati
Un uomo si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie e dei due figli, attraverso continue, gravi e frequenti vessazioni costituite da insulti, violenze fisiche e umiliazioni, precariamente cessati solo quando l'uomo è stato allontanato dalla casa coniugale. Appena rientrato, infatti, la situazione non è per nulla mutata, finchè non è stato arrestato.
La sua condotta oppressiva è stata denotata dalla volontà di sottoporre moglie e figli a una serie di sofferenze fisiche e morali prolungate e reiterate nel tempo.

Pena
In tutti i gradi di giudizio l'imputato è stato condannato a 3 anni di reclusione (Cassazione - Sezione VI Penale - Sentenza 23 agosto 2012, n. 33142). Pena troppo lieve perchè vada in galera.


CASO N. 5
Fatti accertati
Un guidatore di autobus si è rifiutato di aprire la porta del mezzo di trasporto e, allungandosi, ha impedito il passaggio a una donna afferrandola per la coscia al fine di trattenerla mentre stava per scendere dall'automezzo. Tale atteggiamento è stato inoltre accompagnato da alcuni gesti osceni, volgari e allusivi, quali movimenti con la lingua, toccamento dei propri pantaloni, frasi come “mi diventa grosso e duro” con relativo invito a dare “una trombata”.

Pena
Originariamente l'uomo era stato chiamato a rispondere del reato di tentata violenza sessuale (pena massima: 6 anni e 8 mesi di reclusione), ma in 2° grado la Corte d'appello ha riqualificato i fatti nel reato (molto più lieve) di molestie (pena massima: 6 mesi di arresto o ammenda di 516 euro), dichiarato prescritto. 
Infatti i giudici hanno motivato tale loro decisione sostenendo che l'imputato non aveva leso la sfera sessuale della donna, ma aveva "solo" attentato alla sua tranquillità. Il guidatore si sarebbe limitato a provare a saggiare le reazioni della donna recandole disturbo, senza che da ciò si potesse inequivocabilmente dedurre l'idoneità a far subire un congiungimento carnale. Tutto ciò in base alla dinamica dei fatti (svoltisi all’interno di un autobus di linea condotto dall'imputato) e alla mancanza di atti indirizzati verso una zona erogena (toccare la coscia della passeggera sarebbe stato volto a fermare la donna piuttosto che un'espressione di bramosia sessuale).
Il Pm ha presentato ricorso in Cassazione, la quale - accogliendolo - ha annullato il verdetto d'appello con rinvio per un nuovo giudizio (Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza 4 ottobre 2012, n. 38719).
I supremi giudici infatti hanno stabilito che i fatti addebitati all'imputato configurano l'originario reato di tentata violenza sessuale, dal momento che l’imputato non si era limitato a meri atti di corteggiamento invasivo, ma aveva pure omesso di aprire la porta dell'autobus e impedito il passaggio alla donna per fermarla. Un tale comportamento - accompagnato dai gesti e dalla parole sopra esplicitati - denota l’intento di appagare il proprio desiderio violando nel contempo la sfera di autodeterminazione sessuale della donna.
Ecco in sintesi come la Corte delinea le differenze sussistenti tra le due fattispecie di reato contestate alternativamente nel corso del processo:

- molestia sessuale: espressioni volgari a sfondo sessuale o atti di corteggiamento invasivo e insistito diversi dall'abuso sessuale;

- tentata violenza sessuale: pur in mancanza del contatto fisico, la condotta denota l’intenzione di raggiungere l’appagamento degli istinti sessuali e l’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.



P.S. La Cassazione (Sezione VI Penale - Sentenza 20 giugno 2012, n. 24575) ha spiegato la differenza tra i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p., comunemente chiamato stalking, introdotto nel codice penale italiano dal governo Berlusconi nel febbraio 2009).
Pur avendo in comune le modalità esecutive e il tipo di lesioni inferte, i due delitti hanno le seguenti differenze:

- il reato di maltrattamenti (reato contro la famiglia) scatta solo all'interno di rapporti basati su vincoli familiari. Pertanto può essere commesso solo da chi ricopra un ruolo all'interno della famiglia (coniuge, genitore, figlio,...) o una posizione di autorità o affidamento nelle aggregazioni assimilate alla famiglia (scuole, ospedali, carceri,...) e la vittima deve essere una persona che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate.
Inoltre non occorre che le sofferenze e le mortificazioni inflitte con abitualità si colleghino a specifici contegni prepotenti e vessatori, ma è sufficiente che sussista un diffuso clima di afflizione, sofferenza e paura indotto nella vittima; 

- il reato di atti persecutori (reato contro la persona, in particolare contro la sua libertà morale) può essere commesso da chiunque con atti specifici di minaccia o molestia reiterati, poichè non presuppone l’esistenza di relazioni specifiche tra l'agente e la vittima.

Qualora sia cessato il vincolo familiare e affettivo (divorzio o relazione definitivamente terminata) si contesta il reato di atti persecutori, mentre è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia nei casi di separazione (nell'ottica per cui vengono meno gli obblighi di convivenza e fedeltà, ma permangono pur sempre i doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi separati).

E' inoltre possibile contestare a un imputato entrambi i reati.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, il reato di maltrattamenti in famiglia è più grave. Se infatti la pena massima per quest'ultimo delitto corrisponde a 5 anni di reclusione (ma - come si è già detto - se la vittima riporta lesioni gravi si arriva fino a 8 anni; se gravissime fino a 15 anni; se muore fino a 20 anni), per il reato di atti persecutori (o stalking) la condanna massima è pari a 4 anni di reclusione (che diventano 5 anni e 4 mesi se il fatto sia commesso dal coniuge divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla vittima).

domenica 7 ottobre 2012

DONNE (E MADRI) AL LAVORO


Il Tribunale di Catania (sentenza emessa il 16 dicembre 2009), la Corte d'appello di Catania (sentenza del 28 febbraio 2011) e la Cassazione (sentenza 21 settembre 2012, n. 36332) hanno riconosciuto l'incaricato di una società responsabile del reato di tentata violenza privata ai danni di una lavoratrice appena divenuta mamma.
Che cosa era successo?
I titolari di una società volevano far cessare l’attività per proseguire sotto una nuova veste societaria, ma con lo stesso complesso aziendale e con gli stessi dipendenti, da licenziare e assumere nuovamente.
Nell'ottobre 2003 una dipendente - in astensione obbligatoria per maternità, pertanto non licenziabile (è ancora nel periodo di puerperio, ovvero nelle prime 6/8 settimane dopo il parto) - viene convocata dalla società in un locale degradato e abbandonato. Lì i titolari cercano di imporre alla donna le loro condizioni: o si sarebbe dimessa o le sarebbe stato assegnato - contro la sua volontà - il periodo di astensione facoltativa per maternità (retribuito solo al 30% dello stipendio). Infine le viene preannunciato che, nel caso in cui si fosse ostinata a rifiutare entrambe le condizioni (è l'unica dipendente a non volersi dimettere) e a chiedere semplicemente la ripresa della propria normale attività al termine dell'astensione obbligatoria, al rientro da questa sarebbe stata costretta a lavorare in condizioni invivibili, in quel medesimo locale fatiscente, senza alcun compito o mansione. 
Nonostante la vicenda si sia alla fine conclusa positivamente (la società ha trattenuto la lavoratrice in servizio a stipendio pieno, lasciandola a casa fino allo scadere del termine di protezione dal licenziamento), resta il fatto che il titolare avesse prospettato alla lavoratrice una situazione personale e lavorativa pessima e ingiusta, al solo scopo di costringerla ad accettare le condizioni imposte dalla società. 
Ciò, secondo i magistrati, configura il reato di tentata violenza privata (pena massima: 2 anni e 8 mesi di reclusione), dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

lunedì 24 settembre 2012

DON PEDOFILO

Il sacerdote ritratto in fotografia è un pedofilo.
Si chiama don Luciano Massaferro, è nato a Savona nel gennaio del 1965 e fino a tre anni fa esercitava il proprio ministero in qualità di parroco della chiesa di San Vincenzo Ferreri ad Alassio (della sua storia mi sono già brevemente occupato nel febbraio scorso).
Ora, dopo essere stato ritenuto colpevole da tutti i magistrati – di ogni ordine e grado – occupatisi di lui, l’ulteriore conferma (definitiva) è arrivata anche dalla Cassazione.
Il 20 luglio 2012, infatti, la III sezione penale della Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Genova (che a sua volta aveva confermato il verdetto di 1° grado del Tribunale di Savona), ritenendo il sacerdote colpevole del reato di atti sessuali continuati con minore di anni 14 commessi da persona cui il minore è affidato, con abuso dei poteri e in violazione dei doveri sacerdotali e condannandolo a:

- 7 anni e 8 mesi di reclusione;
- interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela;
- interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio e servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori;
- interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
- risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (180.000 euro alla piccola vittima e 10.000 euro alla madre); 
- rifusione a favore delle parti civili delle spese legali sostenute;
- pagamento delle spese processuali;
- pagamento delle spese di mantenimento in carcere.

Per questo don Luciano è stato portato al carcere di Chiavari, per poi essere trasferito in quello di La Spezia, dove si trova tuttora.
Almeno per il momento.
Già, perché dopo il suo arresto – avvenuto il 29 dicembre 2009 in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere richiesta dal Pm Alessandra Coccoli e firmata dal Gip di Savona Emilio Fois - il parroco ligure ha prima trascorso 9 mesi in galera, poi 1 anno e 10 mesi agli arresti domiciliari fino al 20 luglio scorso, quando - a condanna definitiva - è tornato in carcere. Qui rimarrà circa 10 mesi, poi verosimilmente andrà in affidamento ai servizi sociali e nuovamente agli arresti domiciliari.
Il calcolo è presto fatto.
Avendo già scontato – tra carcere e domiciliari - 2 anni e 7 mesi, rimangono 5 anni e 1 mese, a cui però vanno tolti 3 anni di affidamento ai servizi sociali e 1 anno agli arresti domiciliari. Resta 1 anno e 1 mese, al quale devono essere sottratti ulteriori 3 mesi per aver partecipato “all'opera di rieducazione”, ovvero per non aver creato problemi e aver fatto il bravo detenuto. 
Ma come si è arrivati a una simile condanna?
Per scoprirlo, basta leggere le motivazioni della sentenza emessa il 18 novembre 2011 dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Genova, resa definitiva dalla Cassazione.

I fatti si svolgono ad Alassio nel maggio 2009.
Approfittando dell'autorità conferitagli dal ruolo di parroco, don Luciano Massaferro costringe in più occasioni una bambina non ancora dodicenne (manca poco più di un mese al compimento dei 12 anni), affidata alle sue cure in quanto abituale frequentatrice dell'oratorio e chierichetta della parrocchia, a compiere e subire atti sessuali.
Gli abusi si svolgono in tre momenti diversi dello stesso pomeriggio:

1) dopo aver convinto la piccola ad accompagnarlo (come chierichetta) durante il giro di benedizioni delle case prima di Pasqua, mentre si trova con lei in sella al ciclomotore utilizzato per spostarsi da una casa all'altra, la informa di essere nudo sotto la tonaca, inducendola ad afferrargli e stringergli il pene, dicendole che più forte avesse stretto più veloce sarebbe andato il ciclomotore;

2) ultimate le benedizioni, invita la bambina a seguirlo nel capanno degli attrezzi presso il suo orto e - una volta all'interno e chiusa la porta - si sfila la tonaca rimanendo nudo, costringendo la ragazzina a masturbarlo. Le prende la mano, la porta sul proprio pene, le mostra il gesto e le dice: "tocca, tanto non puzza", quindi tocca la piccola nelle parti intime, sotto le mutandine e sotto la maglietta;

3) dopo aver lasciato l'orto, accompagna la giovane vittima presso la propria abitazione (la canonica) attigua alla chiesa. All'interno della biblioteca la palpeggia nuovamente sul seno e nelle parti intime, facendole giurare di non raccontare quanto successo, avvertendola che - altrimenti - Dio l'avrebbe punita e lui avrebbe detto a tutti di averla vista nuda.

La bambina comprende subito che se dovesse parlare, sarebbe obbligata ad affrontare la vergogna e il peso del sospetto di aver mentito. Così decide di non fare parola con nessuno delle reiterate violenze subite dal sacerdote.
Per ben 2 mesi si tiene dentro tutto: ansie, timori, vergogne e sofferenze.
Fino a luglio, quando racconta tutto ad alcune bambine di 9/10 anni (dunque più piccole di lei), mentre insieme attendono gli educatori su una panchina alla fine di una giornata di vacanza al campo estivo di Alassio. Le giovanissime interlocutrici sospettano della serietà del racconto: sono troppo affezionate a don Luciano per credere a un racconto così raccapricciante. Tuttavia, nessuna di loro dice nulla ai propri familiari, rispettando la raccomandazione dell'amica, la quale ha paura di essere esclusa dal ruolo di chierichetta (a cui tiene molto) e teme che il parroco metta in atto la minaccia di rivelare a tutti di averla vista nuda.
In ogni caso, la rivelazione della sua storia agli adulti non tarda ad arrivare, anche se in via incidentale.
Il 13 agosto 2009 la madre la rimprovera per la condotta di cui si sono lamentati gli educatori del campo estivo. A quel punto, solo a quel punto, la dodicenne reagisce, avvertendo l'ingiustizia che sta vivendo, proprio lei che è stata vittima di colui che tutti stimano.
Così rivela di aver subito abusi sessuali dal parroco, prima alla madre, poi agli altri familiari.
Da quel momento non ha più esitazioni, neppure dinanzi allo stesso don Luciano, che vuole incontrare per accusarlo - con coraggio - di fronte ai propri familiari, benché costoro l'avessero avvertita che se avesse mentito, le conseguenze sarebbero state molto gravi.
I membri della famiglia non solo sono molto sbigottiti, ma sono i primi a chiedersi se credere alla piccola congiunta. E' proprio per dare risposta a tali loro dubbi che decidono di accompagnarla all'ospedale Gaslini di Genova. 
E' il 17 settembre 2009. 
Dalle rivelazioni esternate alla madre è trascorso più di un mese, non certo per caso.
Al Gaslini la bimba racconta la triste esperienza vissuta a una psicologa. Gli operatori sanitari verificano la serietà delle parole della dodicenne e - in maniera del tutto autonoma - segnalano gli abusi alle autorità, all'insaputa del parroco. I magistrati aprono d'ufficio un'indagine, proprio in seguito alla segnalazione inoltrata loro dal personale dell'ospedale genovese.
Nasce così il procedimento penale nei confronti di don Luciano Massaferro, senza alcuna denuncia presentata dai familiari della vittima. Non solo essi non querelano il parroco, ma gli assicurano di non aver alcuna intenzione di sporgere denuncia nei suoi confronti. Addirittura, mentre dubitano che la propria congiunta racconti un sacco di bugie, i familiari si preoccupano per la salute del parroco: per lui non auspicano il carcere, al massimo un semplice trasferimento.
Poi è tutto un susseguirsi di fatti: il 20 novembre 2009 la vittima ripete il racconto in Questura, a Savona, con la presenza di una psicologa; il 29 dicembre don Luciano Massaferro viene arrestato e portato nel carcere di Chiavari; un mese dopo, il 29 gennaio 2010, la piccola ripete i suoi racconti al Gip e a un perito nel corso dell'incidente probatorio.
Nel frattempo, come da lei stessa richiesto, la bambina continua a frequentare la parrocchia dove si trova a suo agio e può frequentare le sue amiche, finchè ai familiari viene fatto capire che sarebbe stato meglio se non avesse più frequentato gli ambienti parrocchiali. 
Così avviene, nonostante la ragazzina partecipasse sempre alle attività parrocchiali, piena di entusiasmo, passione e con una certa dose di ambizione personale: sarebbe tanto voluta diventare "chierichetto cerimoniere". Il suo allontanamento "forzato" provoca così in lei nuova sofferenza e il pentimento di aver parlato, visto che è a causa delle sue parole se perde quasi tutte le amicizie. E' persino costretta a ricevere la cresima ad Albenga.
Intanto, ad Alassio, parte una strenua campagna d'opinione dal duplice scopo: difendere strenuamente il sacerdote e denigrare spudoratamente la sua piccola accusatrice.
Iniziano a moltiplicarsi le voci - concordi - di educatori, bambini, insegnanti e mamme su un anomalo comportamento della vittima, la quale viene indicata come troppo vivace, agitata, manesca, violenta, triviale, pronta a discolparsi accusando gli altri quando venga rimproverata, dotata di un'aggressività incontenibile.
Ciò non si ferma alle voci all'interno della comunità, ma approda nelle aule di giustizia, dove si celebra il processo contro don Luciano Massaferro.
Infatti, durante il dibattimento, molte testimonianze descrivono la vittima con tinte sempre più fosche.
Viene pubblicamente additata di esercitare molestie nei confronti degli altri bambini, arrivando persino a essere impietosa con gli animali; viene accusata - lei che è parte lesa di reiterate violenze sessuali - di esercitare condotte sessuali perverse: ad esempio, alcuni testimoni rivelano sotto giuramento che in terza elementare si fosse invaghita di un compagno e lo avesse tormentato, fino a aver tentato di baciarlo e palpeggiarlo contro la sua volontà; che in mensa fosse solita toccare il pene ai maschietti; che mordesse i genitali dei compagni sotto i tavoli; che mostrasse le mutande come quelle delle adulte; che andasse in giro senza mutande; che salisse in groppa ai maschi solo per toccarli nelle parti intime.
Persino i giudici rimangono sorpresi dell'ostinazione con cui molti testimoni abbiano parlato di numerose bugie della piccola (anche risalenti nel tempo) e riferito di sue intemperanze ai rimproveri, come se fossero stranezze incomprensibili dell'infanzia.   
Insomma, dal racconto dei testimoni a difesa dell'imputato, si assiste a una vera e propria vocazione alla menzogna e alla perversione sessuale da parte della bambina.
L’imputato diventa vittima e la vittima diventa imputato. E' il mondo alla rovescia.
E dire che gli educatori della parrocchia, ascoltati alle prime udienze del processo, avevano sì affermato la difficoltà incontrata nel rapportarsi con una ragazzina che non ubbidiva e non rispettava nessuno, ma non avevano mai parlato di interessi per gli organi sessuali. Secondo gli stessi educatori, la piccola era solo maleducata e irrequieta, trasandata nell'igiene e nella cura della propria persona, insensibile ai rimproveri. Ma nulla di più.
Poichè i limiti della vittima sono stati decisamente amplificati nel corso del processo, i giudici ritengono che la sua immagine sia stata distorta.
Perciò la riportano alla realtà.
La vittima ha raccontato i fatti con pacatezza e senza accanimento; ha descritto particolari che non avrebbe potuto conoscere alla sua età se non li avesse visti personalmente; ha ricordato con spontaneità infantile i toccamenti del parroco sul petto, affondando le mani anche nelle parti intime, nella "zona da cui escono i bisogni".
Ha descritto lo smarrimento provato, ha spiegato che si era chiesta che cosa volesse quest'uomo e se fosse matto, per concludere mestamente di aver capito di essersi "sviluppata". 
Ha quindi spiegato che anche altre volte il parroco le aveva toccato il petto, quando era sola con lui e gli altri bambini si trovavano in un altro locale della canonica, mimando con le mani il gesto dell'uomo sul suo corpo e sottolineando la particolare attenzione per "le tette".
Dalle immagini dell'incontro in Questura del 20 novembre 2009, si desumono un comportamento composto e risposte chiare, pacate e coerenti.
Si è limitata a esporre i fatti, non senza un comprensibile imbarazzo.
Ha espresso il suo disorientamento e la sua delusione per essere stata vittima di una persona verso cui nutriva fiducia.
Non ha inveito, nè esagerato, nè aggiunto particolari al racconto che aveva reso alla madre.
Ha esternato un forte rammarico per l'isolamento cui è stata condannata dalla società alassina, dal momento che quasi tutti la scansano o le rivolgono rimproveri per aver osato accusare il parroco.
Ha espresso il timore di incontrare nuovamente il suo carnefice, spiegando che tutte le mattine, per recarsi a scuola da Alassio ad Albenga, deve aspettare il pullman proprio alla fermata vicino alla chiesa.
Ha risposto con equilibrio e logica a ciascuna domanda, sapendo distinguere il livello culturale dei suoi cari ed esponendo i suoi obiettivi futuri: laurearsi ed entrare in Polizia.
Ha spiegato i suoi rapporti con gli altri, mantenendo autocontrollo e apparendo matura, consapevole ed equilibrata.
Non ha manifestato alcun segno di crescita precoce, né di particolare attenzione per il mondo maschile, negato anche dalle coetanee: a nessuno è risultato avesse un fidanzatino.
Da tutto ciò i giudici traggono una conclusione semplice e chiara: la bambina non è una visionaria che vive nel mondo della fantasia, incapace di distinguere tra realtà e immaginazione. Anzi, è pienamente attendibile, tanto da dover essere evidenziate le sue piene capacità, confermate anche da un punto di vista clinico.
E dire che, fin da quando il racconto della vittima si era diffuso nell'ambiente della canonica, Don Luciano Massaferro e altri avevano cercato di scoraggiarla, agendo all'unisono al fine di creare le premesse per screditare la piccola: se la famiglia stessa avesse chiesto per lei un supporto psicologico, sarebbe stata la prova della consapevolezza di un disagio della bambina e quindi non sarebbe stata minimamente creduta da nessuno. 
Per di più, la vittima non nutriva alcun astio nei confronti del suo parroco, ma gli era affezionata non meno degli altri parrocchiani, anche perché era l'unica persona che le offriva diverse opportunità di svago e divertimento. 
Perchè avrebbe dovuto architettare accuse infondate, pur consapevole del rischio di perdere chi le offriva una vita serena? Per mettersi al centro dell'attenzione?
Secondo i giudici, una simile tesi è "priva di concretezza": la ragazzina conosceva altri mezzi per attirare l'attenzione su di sé, se non fosse almeno per la sua non ignorabile vivacità. Sapeva benissimo che chiunque avrebbe creduto al parroco e non a lei e che - se lo avesse accusato - sarebbe stata bandita e non avrebbe più potuto frequentare l'ambiente in cui si trovava a suo agio. Prova ne è il fatto di aver taciuto per tanto tempo per la paura di non essere creduta. 
Aveva parlato con le amichette, convinta che non si sarebbe esposta a conseguenze, mentre avrebbe continuato a tacere con gli adulti, se la madre non l'avesse inconsapevolmente provocata con i suoi rimproveri.
Inoltre, la piccola vittima avrebbe avuto tante occasioni per confondersi, cambiare versione, accentuare o sminuire le vicende, dimenticare, accattivarsi le simpatie di chi non le credeva e farsi perdonare; invece ha sempre affrontato con linearità e coerente determinazione le conseguenze della rivelazione del suo segreto, senza mai trascendere dal racconto pacato e dall'atteggiamento di distacco (mai di odio) nei confronti di chi aveva tradito la sua fiducia.
Ora la sua vita è drasticamente cambiata: ad Alassio si trova a disagio, ha perso quasi tutti gli amici (tanto che una sola bambina - delle 6 a cui aveva confidato il suo terribile segreto - si definisce ancora oggi sua "amica"), viene malvista, ma soprattutto ha abbandonato in maniera brusca il mondo dell'infanzia, subendo prima gli abusi sessuali da parte del parroco, poi il discredito e il disprezzo della comunità (ben manifestato nelle parole dei testimoni a difesa di don Luciano durante il processo).
In conclusione, i giudici si soffermano sul contesto che ha portato - e spesso porta - una persona insospettabile a compiere atti pedofili.  
La famiglia della piccola vittima non viene certo dipinta dai magistrati come esempio di buone cure: la madre non corrispondeva alla figura ideale di mamma, ovvero sensibile ai bisogni della figlia e idonea a contenerne la vivacità e ad impartire il rispetto delle regole e degli altri; con il padre naturale (separatosi dalla madre) la bambina non aveva alcun rapporto; il padre affettivo (che chiamava “papà”) era poco presente; l’affezionata zia abitava in un'altra città e non poteva incontrarla spesso.
Insomma, desumono i giudici, i familiari non accudivano adeguatamente la loro piccola bambina.
Perchè è importante sottolineare la situazione familiare della vittima?
Perchè si ricava l'immagine di una dodicenne piuttosto diversa dai coetanei, non solo più irrequieta e ribelle, ma anche priva della sorveglianza e delle cure costanti che gli altri bambini ricevevano dai genitori.
Ecco, questo costituisce il contesto d'azione perfetto per un pedofilo, soprattutto se trattasi di persona insospettabile come un sacerdote: tra un "uomo di Dio" e una bimba cresciuta in una famiglia "difficile" la gente tenderà sempre a credere al primo e a liquidare la seconda come bugiarda (se non peggio, come si è visto in precedenza). Don Luciano Massaferro, come tutti i pedofili, percepisce pienamente la vulnerabilità della sua vittima: la scelta viene presa soprattutto in considerazione di tale canone, che garantisce da un lato una più semplice ricattabilità (più una bambina viva una vita difficile, più sarà facile per il sacerdote stupratore - di cui necessariamente la piccola si fida - farle promettere il silenzio), dall'altro il mantenimento di un elevato consenso sociale, unito a una quasi sicura impunità (sarà più difficile credere a una ragazzina nata in una famiglia piena di difficoltà, piuttosto che al sacerdote, persona solitamente considerata rispettabile per il solo abito che indossa).
E' così che molti bambini e bambine - come la protagonista della vicenda qui esposta - conoscono la sessualità e ne conservano traccia dolorosa per sempre.
Per colpa di un prete. 
Don Pedofilo.

P.s. Don Luciano Massaferro non ha ancora subito alcun processo ecclesiastico, pertanto rimane sacerdote.
Vengono in mente le parole di Stephan Wahl, uno dei preti più noti in Germania per aver predicato il Vangelo in televisione per 12 anni nella popolare trasmissione “La parola della domenica”:  
"Come cattolico e come sacerdote mi è insopportabile che, secondo l’attuale normativa ecclesiastica, sia più facile che un sacerdote colpevole di abusi possa distribuire il sacramento dell’eucaristia piuttosto che un divorziato riceverlo".

lunedì 17 settembre 2012

ITALIA INFORTUNATA
(SUL LAVORO E NEL DIRITTO)


La storia che segue riguarda una ditta lombarda, la Ranger s.p.a., fondata a Carate Brianza nel 1969 da Alberto Rossini (classe 1936, brianzolo doc, proprietario di una villa a Briosco con un immenso giardino pieno di sculture di arte contemporanea, tra cui opere di Lucio Fontana e Pietro Cascella).    
L'azienda produceva stampi per materiale plastico, impiegava 500 dipendenti divisi in 3 stabilimenti italiani (Carate Brianza, Albiate e Piacenza) ed era gestita da un consiglio di amministrazione composto dallo stesso Alberto Rossini e dai suoi figli, Matteo e Marco, tutti con pari poteri decisionali.
Proprio uno dei due figli si è reso protagonista di una vicenda che ha tristemente coinvolto B.F., operaio. B.F. lavorava dal 1995 nello stabilimento di Albiate come operaio specializzato con mansioni di manutentore meccanico. Era uno dei 200 operai che lavoravano in quella fabbrica e uno dei 4 del reparto manutenzione. 
Tutto si svolge in un ordinario pomeriggio di lavoro.
E' giovedì 13 settembre 2007. Sono circa le 16.00. Inizia il turno lavorativo. 
Insieme a un collega (H.K.), B.F. riceve l’incarico di trasportare fuori dallo stabilimento di Albiate un cilindro d'acciaio che si è rotto e va riparato.
Il cilindro è lungo 3 metri, pesa 700 Kg e ha un diametro di 30 cm.
Deve essere caricato su un camion che – come tutti i furgoni - non può entrare nel cortile della ditta e deve attendere fuori dal cancello d'ingresso.
Il cilindro non può essere spostato con il carroponte, poichè quest'ultimo si trova all'interno del capannone e non consente la movimentazione di carichi sino al camion.
Allora B.F. e H.K. agganciano il cilindro con una cinghia alle forche di un carrello elevatore, poi H.K. si mette alla guida, mentre B.F. rimane a piedi.
I due sono costretti a sollevare le forche, poiché lungo il percorso si trovano diversi ostacoli. Così mettono in moto il carrello elevatore con le forche sollevate, in modo che il cilindro rimanga appeso. 
Percorrono una decina di metri, lo spazio che li separa dal cancello di ingresso, ove il camion attende il pesante carico.
Giunti al cancello, il carrello elevatore - nell'oltrepassare la guida metallica, leggermente in rilievo - sobbalza: d'altra parte le sue ruote rigide sono di plastica e non gommate, altrimenti assorbirebbero meglio gli urti.
Il cilindro appeso oscilla, provocando lo scivolamento della cinghia dalle forche (sempre sporche di olio e di grasso), lo sfilamento e la caduta a terra del cilindro, il quale si riversa sul piede sinistro di B.F., schiacciandoglielo.
B.F. viene prima portato al pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza e poi (d'urgenza) all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove viene ricoverato e sottoposto all'amputazione delle dita del piede. Il trauma subìto da schiacciamento del piede sinistro aveva comportato molteplici fratture del tarso e del metatarso, che avevano cagionato la necrosi dei tessuti del secondo e terzo dito del piede sinistro e determinato la necessità della loro amputazione. 
Dimesso dopo un mese, si deve sottoporre a medicazioni periodiche, cure farmacologiche, terapia riabilitativa e all'applicazione di una protesi in silicone, con una durata della malattia di circa 7 mesi. 
Senza contare le notevoli ripercussioni psicologiche. Per quelle fisiche, l'Inail riconosce al povero B.F. un'invalidità permanente complessiva dell'8%.
La storia qui raccontata ha avuto anche un risvolto processuale.
Infatti il 21 febbraio 2012 il Tribunale penale di Monza (in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppina Barbara) ha condannato l'unico imputato - uno dei figli di Alberto Rossini - per il reato di lesioni personali colpose.
Essendo, all'epoca dei fatti, consigliere di amministrazione della Ranger s.p.a. con delega alla sicurezza e alle attività produttive (con specifica responsabilità sullo stabilimento di Albiate), su di lui incombeva l'obbligo di fornire ai propri dipendenti attrezzature sicure e idonee allo svolgimento delle mansioni loro assegnate (come la movimentazione dei carichi).
E' stato lui - secondo quanto ha scritto il giudice nelle motivazioni della sentenza, depositate il 14 maggio 2012 - ad aver colpevolmente cagionato a B.F. le gravi lesioni riportate. 
La colpa è dovuta proprio al non aver fornito mezzi e attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, non avendo in tal modo assicurato la stabilità del carico, con l'aggravante di aver violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Secondo il Tribunale di Monza, il sistema adottato da B.F. e dal collega per la movimentazione dei carichi era insicuro e contrario a qualsiasi norma di sicurezza, per cui è assolutamente vietato agganciare in modo instabile oggetti alle forche del carrello elevatore e, soprattutto, movimentare carichi - tanto più di notevoli dimensioni -sospesi alle forche.
Tuttavia, nonostante si tratti di un’operazione estremamente pericolosa, nello stabilimento di Albiate della Ranger s.p.a. essa costituiva la prassi usuale per il trasporto di quei carichi. Per di più, B.F. era certamente un operaio esperto, dato che non solo rende ancora più evidente la responsabilità del datore di lavoro, ma dimostra l'abitualità della rischiosa procedura seguita per trasportare all'esterno i carichi pesanti. D'altra parte, gli operai non avevano altro modo di eseguire le mansioni loro affidate, se non utilizzando il carrello elevatore e agganciando in modo precario alle sue forche gli oggetti pesanti (come i cilindri metallici).
E dire che i lavoratori avevano evidenziato il problema alla proprietà, sollecitandone una soluzione, ma la famiglia Rossini non ha mai voluto acquistare l'attrezzo che avrebbe reso sicura quell'operazione, se non dopo l'infortunio occorso a B.F. e in seguito alle prescrizioni dell'ASL: un semplice braccio munito di gancio, da inserire nelle forche del carrello elevatore e al quale agganciare il materiale di un certo peso. 
E dire, inoltre, che il costo di tale strumento si aggirava intorno ai 2.500 euro, prezzo così limitato da poter sicuramente rappresentare un acquisto compatibile con gli stanziamenti aziendali annuali in materia di sicurezza. Peccato che nel biennio 2006-2007, a causa dell'inizio della crisi finanziaria dell'azienda (che avrebbe poi condotto alla sua dismissione da parte della famiglia Rossini), la società prestava molta, troppa attenzione alle spese. 
Insomma, la famiglia Rossini aveva deciso di soprassedere all'acquisto di quell'attrezzatura non ritenuta assolutamente necessaria, visto che sarebbe servita "solo" per operazioni di manutenzione non quotidiane.
Purtroppo però la legge in materia di prevenzione infortuni:
- impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alla normativa vigente, idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere;
- sancisce che i mezzi di sollevamento e trasporto debbano essere scelti in modo da risultare appropriati alla natura, alla forma e al volume dei carichi, nonché alle condizioni di impiego, e che gli accessori di sollevamento debbano essere scelti in funzione dei carichi da movimentare.
E', pertanto, indubbio che Rossini junior abbia violato i propri doveri impostigli dalla legge, omettendo di fornire agli operai un'attrezzatura adeguata al lavoro di movimentazione di carichi pesanti e ingombranti, che permettesse loro di eseguire l'operazione in modo sicuro.
Ecco perchè - secondo il Tribunale brianzolo - l’imputato è colpevole e va condannato.
Ma qui viene il bello (si fa per dire).
Secondo l'art. 590 del codice penale italiano, la pena massima per il reato commesso dal giovane Rosmini (gravi lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche) è pari a 1 anno di carcere o a 2.000 euro di multa.
Pena ridicola.
Se però si aggiunge la concessione di alcune attenuanti - che vengano giudicate equivalenti alle aggravanti della gravità delle lesioni e dell'aver violato le norme preventive degli infortuni sul lavoro - la pena massima possibile si riduce a 3 mesi di galera o a 309 euro di multa.   
Proprio quanto stabilito dal giudice di Monza.
Poichè la vittima del grave infortunio era stata risarcita del danno patito prima dell'inizio del dibattimento (tanto da essersi ritirata come parte civile), al condannato va concessa l'apposita attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale. Inoltre, gli vanno riconosciute anche le attenuanti generiche (previste dall'art. 62-bis del codice penale), in considerazione:
- delle sue condizioni di vita (è un giovane imprenditore socialmente inserito);
- del suo comportamento processuale (ha costantemente partecipato alle udienze ed ha fornito il proprio contributo alla ricostruzione dei fatti, sottoponendosi all'esame);
- della condotta successiva al fatto (ha ottemperato alle prescrizioni dell'ASL);
- dell'assenza di precedenti penali e di polizia.
Aggravanti e attenuanti si annullano a vicenda, per cui la condanna finale di Rossini junior è il pagamento di una multa di 300 euro.
Riassumendo. Un giovane datore di lavoro (trentenne all'epoca dei fatti), incensurato e ben inserito nella società, riceve un enorme sconto di pena (da un massimo di 1 anno di carcere o 2.000 euro di multa - pena già ridicola di per sè - a un massimo di 3 mesi di carcere o 309 euro di multa) solo per aver risarcito i danni alla vittima, aver preso parte al processo rispondendo alle domande e aver finalmente acquistato un attrezzo che possa evitare in futuro il ripetersi di tragedie analoghe a quella da lui stesso causata.
Il tutto a norma di legge.
Può allora considerarsi civile uno Stato dove l'imprenditore responsabile di aver arrecato gravi lesioni fisiche e psicologiche a un lavoratore - che solo per una notevole dose di fortuna non si sono tradotte in qualcosa di peggiore, fino alla morte - se la cavi con una multa di 300 euro?
Non solo.
Per il reato contestato a Rossini junior la prescrizione scatta dopo 7 anni e mezzo dalla data dell'incidente (13 settembre 2007); pertanto il processo morirà il 13 marzo 2015, tra soli 2 anni e mezzo, lasso di tempo entro cui devono essere celebrati almeno altri due gradi di giudizio. E' sufficiente la presentazione di ricorsi da parte dell'imputato (anche infondati e immotivati) per rendere sussistente il rischio che costui non paghi nemmeno i 300 euro di multa cui è stato condannato in primo grado.
Mi permetto allora di suggerire al governo - nella persona del ministro della Giustizia Paola Severino - e al Parlamento di approvare un decreto-legge (sussistono pienamente sia la necessità, sia l'urgenza richieste dall'art. 77 della Costituzione, data la spaventosa quotidianità con cui episodi come quello qui raccontato accadono in Italia) che, in merito ai reati legati alla violazione delle leggi antinfortunistiche sul lavoro:
1) innalzi decisamente le sanzioni (sia detentive, sia pecuniarie) previste dal codice penale; 
2) impedisca l'equivalenza delle attenuanti e delle aggravanti, rendendo sempre le seconde prevalenti sulle prime;
3) non preveda la prescrizione. 
Sono tre semplici innovazioni che - introducendo pene certe e severe, anche da un punto di vista economico - concorrerebbero a rendere più conveniente investire in sicurezza per molti, troppi (im)prenditori nostrani. 
Inoltre, simili norme possono essere varate in un batter d'occhio.
Basta volerle.
Le difficoltà stanno tutte qui.

giovedì 13 settembre 2012

UNA DENUNCIA (FALSA) E L'IMMIGRATO
DIVENTA IRREGOLARE 


Per far emergere il lavoro irregolare è necessario che il datore di lavoro e il lavoratore si presentino agli uffici dello Sportello Unico per l’immigrazione, dove - dinanzi a un funzionario - sottoscrivano (entrambi) un contratto di soggiorno. 
Tale procedura viene seguita anche da Esmil Mohammad (lavoratore) e Francesca Moro (datrice di lavoro).
Peccato che dopo la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del titolo di soggiorno, l'imprenditrice sporga querela in sede penale, denunciando di non aver mai presentato alcuna domanda di assunzione nei confronti di Esmil Mohammad. 
Solo per questo, con provvedimento del 22 agosto 2011, la Questura di Roma revoca al lavoratore il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato. 
Esmil si rivolge quindi al Tar del Lazio, la cui sezione II Quater gli dà pienamente ragione.
Infatti, con la sentenza 19 luglio 2012 n. 6629, i giudici amministrativi annullano il provvedimento della Questura romana dal momento che essa "non poteva basarsi unicamente sulla querela della datrice di lavoro di non aver mai richiesto l’assunzione del ricorrente, la cui veridicità è sconfessata dai documenti".
Poichè la procedura di emersione si era conclusa favorevolmente, ciò è incompatibile con la dichiarazione (palesemente falsa) della datrice di lavoro di non aver mai assunto il ricorrente.
Se un tale elementare, quanto banale principio logico (prima che giuridico) non fosse stato ricordato da un collegio di tre magistrati (al quale - è bene rammentarlo - si era rivolta la vittima della macroscopica ingiustizia), sarebbe passata l'idea per cui basta la denuncia di un imprenditore nei confronti del proprio dipendente extracomunitario per levare a quest'ultimo il permesso di soggiorno, rendendolo irregolare e a rischio espulsione. 
Per fortuna, in Italia, esistono ancora i Tribunali. 

lunedì 10 settembre 2012

NUOVE BOLZANETO CRESCONO

Coloro i quali pensino che le torture compiute dalle forze dell'ordine a Bolzaneto nel luglio 2001 rappresentino un caso isolato, dovranno necessariamente ricredersi dopo l'emissione della sentenza 27 luglio 2012, n. 30780 da parte della VI sezione penale della Cassazione. 
Ecco i fatti.
Due agenti di polizia penitenziaria del carcere di Asti erano soliti maltrattare alcuni detenuti, sottoponendoli a un regime di vita tormentoso e vessatorio, spogliandoli e rinchiudendoli in una cella priva di materasso, lavandino, sedie e vetri alle finestre (chiuse soltanto dopo un mese con del cellophane). Qui i reclusi venivano lasciati per due mesi (i primi giorni completamente nudi), tenuti rigidamente a pane e acqua e ripetutamente picchiati - anche più volte al giorno - con calci, pugni e schiaffi su tutto il corpo, fino a riportare lesioni non indifferenti (come la frattura di una costola ed ecchimosi diffuse in sede toracico-addominale). Addirittura i carcerati dovevano subìre lo strappo a mani nude dei propri “codini” dei capelli.
Nonostante il reato commesso dagli agenti sia ormai prescritto (maltrattamenti di persona sottoposta all’autorità dell’agente o a lui affidata per ragione di vigilanza o custodia, commessi con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione), i giudici tengono a sottolineare che i fatti sarebbero stati facilmente qualificati come tortura, se l’Italia avesse dato attuazione all'apposita Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984, soltanto ratificata dal nostro Paese con la legge 3 novembre 1988, n. 498.
In ogni caso, la Cassazione ha ritenuto provato oltre ogni ragionevole dubbio che:
- nel carcere di Asti era stata instaurata una prassi di maltrattamenti dei detenuti più “problematici”;
- due di essi avevano subìto non solo singole vessazioni, ma una vera e propria tortura, durata per diversi giorni e posta in essere in modo scientifico e sistematico;
- i due agenti di polizia penitenziaria imputati avevano partecipato a (quasi) tutte le vessazioni fisiche, psicologiche e materiali arrecate ai carcerati.
Insomma, all'interno delle mura del penitenziario piemontese alcuni rappresentanti dello Stato - nelle vesti di agenti di polizia penitenziaria - hanno messo ripetutamente e sistematicamente in atto una pluralità di pratiche persecutorie, violente, vessatorie, umilianti e denigranti ai danni dei detenuti, con la piena coscienza e volontà di sottoporli a notevoli sofferenze fisiche e morali. Tale sistema criminale si è inoltre protratto per così lungo tempo da poter essere qualificato come "abituale".
Nuove Bolzaneto crescono.