LAVORO NERO
Il 4 ottobre 2004, mentre gli operai di un'impresa edile stavano demolendo un vecchio tetto, questo è crollato a causa di un improvvido taglio dei tiranti che trattenevano le pareti perimetrali dell'edificio. Poichè a causa dell'incidente un lavoratore straniero in nero ha subìto alcune lesioni, il titolare della società demolitrice è stato giudicato responsabile del reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Non solo.
La Cassazione (sentenza 27 ottobre 2011, n. 38860) ha convalidato un sacrosanto principio sancito nei primi due gradi di giudizio dal Tribunale di Siena e dalla Corte d'Appello di Firenze: se il datore di lavoro tenta di coprire l'incidente inducendo tutti i lavoratori a tacere e se sul luogo di lavoro un gruppo di lavoratori in nero si dilegua mentre all'operaio vittima dell'infortunio viene fatto firmare un estemporaneo e fittizio contratto di assunzione, la colpa dell'imprenditore è maggiore, pertanto entrambi tali suoi comportamenti giustificano il diniego delle attenuanti generiche.
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