martedì 10 gennaio 2012

"VACANZE" PEDOFILE

Un paio di mesi fa, il 16 novembre scorso, sono state depositate le motivazioni di un'importante sentenza della Cassazione (Sezione III Penale, n. 42053/11), la cui rilevanza dipende dalla novità del tema affrontato. Per la prima volta infatti la Suprema Corte si è soffermata ad analizzare compiutamente il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (il cd. "turismo sessuale").
Il delitto, p. e p. dall’art. 600-quinquies c.p. introdotto nell’agosto 1998 (con l'art. 5 della legge 269/98, primo governo Prodi), prevede una pena compresa tra i 6 e i 12 anni di carcere (e una multa tra 15.493 e 154.937 euro) per chi organizzi o pubblicizzi viaggi aventi l'obiettivo - non necessariamente unico - di favorire l'entrata in contatto con minori a fini sessuali. 
I giudici chiariscono che l’art. 600-quinquies sanziona condotte che facilitano l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mondo della prostituzione infantile, ovvero comportamenti che preannunciano l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento del meretricio minorile, agevolando il fruitore nel procurarsi le sue giovanissime vittime. Si tratta di una fattispecie criminosa di mera condotta e di pericolo astratto, punitiva nei confronti di atteggiamenti collaterali al favoreggiamento della prostituzione di minori che, se non appositamente previsti dal codice penale, potrebbero non essere punibili ai sensi degli altri reati di pedofilia (come del resto si verificava prima dell’11 agosto 1998, giorno da cui il reato è entrato in vigore). Da qui l’importanza dell’introduzione di una tale tipicità delinquenziale all’interno dell’ordinamento penale italiano. Ma chi ne può rispondere?
Secondo la Cassazione, chi organizza e programma viaggi sessuali per altre persone (preparando il mezzo di trasporto e tutto quanto serva alla trasferta), fornendo loro informazioni, servizi o indirizzi idonei sulla possibilità di venire in contatto con l'universo della prostituzione minorile. Non deve per forza essere un operatore turistico o una persona che svolga un’ attività simile in maniera continuativa e per un nutrito gruppo di pedofili: basta che organizzi e pianifichi anche un solo viaggio per poche persone.
Se qualcuno organizza una gita sessuale solo per sé non commette il reato ex art. 600-quinquies c.p. (la fattispecie prevede che il viaggio debba essere organizzato da altri), ma potrebbe poi commettere altri reati, come la violenza sessuale o la prostituzione minorile.* Stesso discorso vale per i partecipanti alla trasferta, i quali (se si limitano a prender parte alla scampagnata pedofila e nulla più) non commettono alcun illecito penale.
Chi, infine, in vista di un viaggio scambia informazioni così puntuali e mirate da facilitare gli incontri sessuali con ragazzini può rispondere di favoreggiamento della prostituzione minorile (almeno a livello di tentativo).    
La Cassazione, infine, precisa che per poter contestare penalmente l’iniziativa turistico-pedofila non serve che si sia effettivamente verificata la fruizione sessuale di minori. 

* Il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) punisce chi - usando violenza, minaccia o abuso di autorità - costringe o induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali. La pena è la reclusione da 5 a 10 anni.
Il delitto di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) punisce l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di minori con la stessa pena prevista per le iniziative turistico-pedofile, ma sanziona anche chi compie atti sessuali con un minore in cambio di denaro. In tal caso, la pena è da 6 mesi a 5 anni di carcere e una multa di almeno 5.164 euro. 




Nessun commento:

Posta un commento