"VACANZE" PEDOFILE
Un paio di mesi fa, il 16 novembre scorso, sono state depositate
le motivazioni di un'importante sentenza della Cassazione (Sezione III Penale,
n. 42053/11), la cui rilevanza dipende dalla novità del tema affrontato. Per la
prima volta infatti la Suprema Corte si è soffermata ad analizzare
compiutamente il reato di iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (il cd. "turismo sessuale").
Il delitto, p. e p. dall’art. 600-quinquies c.p. introdotto nell’agosto
1998 (con l'art. 5 della legge 269/98, primo governo Prodi), prevede una pena
compresa tra i 6 e i 12 anni di carcere (e una multa tra 15.493 e 154.937 euro)
per chi organizzi o pubblicizzi viaggi aventi l'obiettivo - non necessariamente unico - di favorire l'entrata in contatto con minori a fini sessuali.
I giudici chiariscono che l’art. 600-quinquies sanziona condotte
che facilitano l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mondo della
prostituzione infantile, ovvero comportamenti che preannunciano l'induzione, il
favoreggiamento e lo sfruttamento del meretricio minorile, agevolando il fruitore nel procurarsi le sue giovanissime
vittime. Si tratta di una fattispecie criminosa di mera condotta e di pericolo
astratto, punitiva nei confronti di atteggiamenti collaterali al favoreggiamento della
prostituzione di minori che, se non appositamente previsti dal codice penale,
potrebbero non essere punibili ai sensi degli altri reati di pedofilia (come
del resto si verificava prima dell’11 agosto 1998, giorno da cui il reato è entrato in vigore). Da qui l’importanza dell’introduzione di una tale tipicità
delinquenziale all’interno dell’ordinamento penale italiano. Ma chi ne può
rispondere?
Secondo la Cassazione, chi organizza e programma viaggi sessuali per
altre persone (preparando il mezzo di trasporto e tutto quanto
serva alla trasferta), fornendo loro informazioni, servizi o indirizzi idonei sulla
possibilità di venire in contatto con l'universo della prostituzione minorile. Non deve per forza essere un
operatore turistico o una persona che svolga un’ attività simile in maniera
continuativa e per un nutrito gruppo di pedofili: basta che organizzi e
pianifichi anche un solo viaggio per poche persone.
Se qualcuno organizza una gita sessuale solo per sé non commette
il reato ex art. 600-quinquies c.p. (la fattispecie prevede che il viaggio debba
essere organizzato da altri), ma potrebbe poi commettere altri reati, come
la violenza sessuale o la prostituzione minorile.* Stesso discorso vale per i partecipanti alla trasferta, i quali
(se si limitano a prender parte alla scampagnata pedofila e nulla più) non commettono alcun illecito
penale.
Chi, infine, in vista di un viaggio scambia informazioni così
puntuali e mirate da facilitare gli incontri sessuali con ragazzini può rispondere
di favoreggiamento della prostituzione minorile (almeno a livello di
tentativo).
La Cassazione, infine, precisa che per poter contestare penalmente l’iniziativa turistico-pedofila non serve che si sia effettivamente verificata la fruizione sessuale di minori.
* Il reato di violenza sessuale (art.
609-bis c.p.) punisce chi - usando violenza, minaccia o abuso di autorità -
costringe o induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali. La pena è la
reclusione da 5 a 10 anni.
Il delitto di prostituzione minorile (art.
600-bis c.p.) punisce l’induzione, il favoreggiamento e lo
sfruttamento della prostituzione di minori con la stessa pena prevista per le
iniziative turistico-pedofile, ma sanziona anche chi compie atti sessuali con
un minore in cambio di denaro. In tal caso, la pena è da 6 mesi a 5 anni di
carcere e una multa di almeno 5.164 euro.
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