domenica 3 giugno 2012

FUORI I PRETI DALLE MUTANDE!

Martedì 22 maggio 2012 sono state presentate all'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) le "Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici", approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 gennaio precedenti.
Secondo le intenzioni della Chiesa cattolica italiana, il documento serve a facilitare la corretta applicazione delle norme canoniche e a favorire un corretto inquadramento in relazione alle leggi italiane. Ma che cosa hanno stabilito i vescovi nostrani?
1) il vescovo che riceva una denuncia di abuso sessuale deve ascoltare la giovane vittima e i suoi familiari, impegnandosi a offrire loro sostegno spirituale e psicologico (ovviamente del sostegno legale ed economico non se ne parla, altrimenti succede come negli Stati Uniti: le parrocchie chiudono bottega per i risarcimenti milionari);
2) avuta notizia di possibili atti pedofili da parte di un sacerdote, il vescovo deve ponderare accuratamente le accuse di cui sia venuto a conoscenza per stabilire se siano verosimili o meno. Durante tale fase spetta al suo "prudente discernimento" scegliere se informare il prete presunto pedofilo delle accuse contestategli e se adottare nei suoi riguardi "eventuali provvedimenti" per evitare che quest'ultimo possa reiterare le sue violenze (non sia mai che le misure per evitare il pericolo di nuovi abusi siano sempre obbligatorie, tempestive e ferme); 
3) se le accuse fossero verosimili, il vescovo deve adottare - "ove lo ritenga necessario affinchè si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano" - provvedimenti nei confronti del prete accusato. Il solo trasferimento da una parrocchia all'altra "risulta generalmente inadeguato" (ma va?!?), se non è seguito anche da una "sostanziale modifica del tipo di incarico" (e sospenderlo subito da ogni funzione e incarico fino a quando non sia provata senza ombra di dubbio la sua innocenza?);
4) devono essere adottate tutte le cautele possibili per evitare che i provvedimenti cautelari "pongano in pericolo la buona fama" del prete (certo, l'importante è il buon nome del sacerdote e della Chiesa; la vittima si arrangi da sola a rifarsi una vita! Che cosa pretende, che l'aiutino il Papa, i cardinali e il clero?). Inoltre, non è necessario rendere pubblici i motivi che abbiano spinto il vescovo ad adottare un provvedimento disciplinare (ci mancherebbe altro, altrimenti la gente potrebbe addirittura pensare che anche in Italia circolino pedofili, stupratori e violentatori travestiti da ecclesiastici);
5) al termine del processo canonico cui il sacerdote è sottoposto, se riconosciuto colpevole di pedofilia, può ricevere una delle seguenti punizioni: la restrizione del ministero (almeno escludendo i contatti con i minori) oppure le pene ecclesiastiche, fino alla dimissione dallo stato clericale. Per di più, il prete pedofilo può intraprendere un percorso di rinnovamento, attraverso apposite terapie riabilitative (e mandarlo in galera?);
6) "è opportuno" che tutta la documentazione dei casi riguardanti preti pedofili rimanga nell'archivio segreto della Curia (della serie: non vedo, non sento, non parlo. Il trionfo dell'omertà!);
7) il vescovo deve affidarsi alle sole sue valutazioni, senza poter far riferimento a eventuali atti giudiziari emanati dalla magistratura italiana (altrimenti potrebbe rendersi conto di trovarsi di fronte a un collega che, invece di seguire l'esempio di Gesù Cristo, delinque abitualmente stuprando bambini e bambine);
8) qualora i giudici italiani indaghino o processino un prete per pedofilia, è "importante" la cooperazione del vescovo con le autorità civili (ci mancherebbe altro!). Tuttavia:
- il vescovo non è obbligato a deporre o a fornire documenti su quanto appreso "per ragione del proprio ministero";
- i magistrati italiani possono chiedere informazioni, registri, archivi o atti di un processo canonico, ma senza poterli sequestrare o essere oggetto di un'ordine di esibizione; 
- "rimane ferma l'inviolabilità dell'archivio segreto del vescovo";
- il vescovo non è obbligato a denunciare alla magistratura italiana notizie ricevute su sacerdoti pedofili (omertà, omertà, sempre omertà! D'altra parte, deve essere stato facile imparare, con tutti quei mafiosi che per anni hanno riciclato i loro sporchi miliardi nello Ior, la banca del Vaticano!);
9) il Vaticano e la Cei non hanno alcuna responsabilità per gli abusi sessuali commessi da religiosi su minori (certo, la colpa è sempre e solo della vittima. O forse dello Spirito Santo).

P.s. Qui sotto pubblico una parte dell'ottimo documentario "Sex crimes and the Vatican" ("Crimini sessuali e il Vaticano") realizzato nel 2006 da Colm O'Gorman - giornalista della Bbc, la tv pubblica inglese che ha prodotto l'inchiesta - e trasmesso da "Annozero" il 31 maggio 2007.

Per ingrandire l'immagine, clicca su "YouTube" in basso a destra

Nessun commento:

Posta un commento