venerdì 20 gennaio 2012

ATM E LE BONIFICHE DA AMIANTO

Un'azienda che ipotizzi l'esistenza di "eventuali tracce di amianto" in beni di sua proprietà dovrebbe far svolgere l'eventuale bonifica a una ditta specializzata oppure no? 
Se ritenete la risposta scontata, sappiate che Atm la pensa diversamente.
In previsione di una gara d'appalto per la revisione generale di 44 vetture della linea 2 della metropolitana (con l'opzione di estendere tale attività ad altre 14), il 3 marzo 2010 l'Azienda Trasporti Milanesi ha invitato a partecipare la società BB Bari srl, la cui Divisione Ferroviaria, oltre a demolizione e manutenzione, si occupa di bonificare dall'amianto i rotabili ferroviari (tanto che dal 1999 fa parte delle imprese specializzate in questo delicato settore). Con nota n. 13850 del 14 giugno 2011 Atm ha comunicato la vincitrice dell’appalto: si tratta della Officine di Arquata 96 srl (sede ad Arquata Scrivia, provincia di Alessandria), un'impresa ferrotranviaria qualificata nella fabbricazione e manutenzione di vagoni ferroviari. La ditta pugliese, sconfitta, ha impugnato al Tar della Lombardia il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti pregressi, compresi quelli di indizione della procedura di gara, sostenendo che la ditta vincitrice non avrebbe posseduto un requisito fondamentale per la partecipazione alla gara, ovvero l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Secondo l'art. 212 c. 5 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), far parte di tale albo, istituito presso il Ministero dell'Ambiente, è requisito necessario per poter svolgere le bonifiche da amianto. Conferma di ciò perviene anche dall'art. 256 c. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (norma che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale riserva i lavori di rimozione dell'amianto alle sole imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Ma che cosa c'entra l'appalto di Atm con l'amianto?
E' la stessa azienda di trasporto ad aver previsto al punto 1.5 della Specifica Tecnica allegata alla lettera di invito alla gara che la ditta "dovrà effettuare una bonifica delle eventuali tracce di amianto che potrebbero ancora trovarsi nel sottocassa" di alcune vetture. Tuttavia, nonostante la possibile bonifica da amianto fosse stata prevista tra le prestazioni oggetto dell'appalto, Atm non ha richiesto ai partecipanti alla gara l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, affidando i lavori a un'impresa priva di tale indispensabile requisito, in palese violazione di legge. Secondo la terza sezione del Tar lombardo (sentenza 8 settembre 2011, n. 2178), quindi, il ricorso della BB Bari srl è fondato, nonostante Atm si sia difesa affermando che, essendo la bonifica da amianto stata prevista soltanto in via eventuale, essa non sarebbe dovuta rientrare nel contratto, poichè l'aggiudicatario privo dei requisiti si sarebbe potuto avvalere di un subappaltatore. Il Tar ha però risposto picche: anche se la bonifica era prevista solo nel caso in cui fossero state rintracciate possibili tracce di amianto durante la revisione delle vetture, l'impresa avrebbe dovuto comunque possedere i requisiti di legge (tra cui l’iscrizione all'albo sopra citato), visto che l'eventuale bonifica rientrava nell'oggetto del contratto e la ditta aggiudicatrice si era obbligata (se necessario) a eseguirla. Circa il subappalto, i giudici amministrativi hanno precisato che Officine di Arquata 96 srl avrebbe certamente potuto subappaltare a una ditta legalmente operatrice per le bonifiche da amianto, ma Atm avrebbe dovuto mettere nero su bianco tale possibilità nella lettera di invito alla gara d'appalto (oltre al già ricordato requisito basilare dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) e Officine di Arquata 96 srl sarebbe stata tenuta a specificare nell'atto di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto e il nome della ditta a cui affidarlo. Non essendosi verificato nulla di tutto ciò, il Tar non ha potuto far altro che annullare l'esito della gara d'appalto, sottolineando la scorrettezza dell'operato di Atm e l'illegittimità dei provvedimenti presi.
           

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