mercoledì 11 gennaio 2012

SE DISCRIMINI, NON ADOTTI

Per poter adottare un minore è necessario che i coniugi (entrambi) siano sposati da almeno 3 anni (oppure che, prima di sposarsi, abbiano convissuto stabilmente e in modo continuativo per lo stesso periodo di tempo), non siano di fatto separati e non lo siano stati negli ultimi 3 anni, abbiano un'età superiore a quella del minore per almeno 18 anni e per non più di 45 e, infine, siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il bambino che vogliano adottare. Proprio quest'ultimo requisito (sancito, come gli altri, dall'art. 6 della legge 184/83) manca alla coppia che manifesti preclusioni sulle particolari caratteristiche del figlio desiderato. E' quanto ha ricordato recentemente la Cassazione (Sezione VI Civile - Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29424). Se, per esempio, un aspirante padre e/o un'aspirante madre pretendono che il loro bambino sia soltanto cattolico, non di origini rom e di pelle bianca significa (sempre secondo i supremi giudici) che la coppia richiedente è spaventata dalle frequenti incognite tipiche del fenomeno adottivo, dalle quali vuole difendersi. Tuttavia simili preclusioni non devono esserci, altrimenti non potrebbe sussistere il presupposto fondamentale per poter adottare: accettare totalmente e senza condizioni il figlio auspicato. Se ciò manca in almeno uno dei coniugi, la coppia non potrà farsi carico di un minore di cui prendersi cura.  

1 commento:

  1. decidere di adottare 1 bambino vuol dire prendersi 1 grosso impegno, per cui mi sembrano giuste tutte queste precauzioni

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