domenica 29 aprile 2012

GLI ASSASSINI NEGLI APPALTI PUBBLICI


Cosa prevede la legge nel caso in cui un'impresa il cui amministratore abbia subìto una condanna penale partecipi a una gara d'appalto pubblica?
La risposta è contenuta in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 27 marzo 2012, n. 1799): o il bando di gara impone incondizionatamente alle imprese partecipanti di dichiarare qualsiasi condanna penale riportata (l'omessa dichiarazione sarebbe sanzionabile in sede di gara), altrimenti (se il bando si limita a far riferimento all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero del Codice degli appalti) l'azienda può ritenersi esonerata dal menzionare infrazioni penali di lieve entità, ragionevolmente irrilevanti per fatti scarsamente offensivi o non attinenti agli interessi per la partecipazione alla gara. Una tale evenienza, tuttavia, non ricorre ove sia stato commesso un reato obiettivamente grave, direttamente incidente sull'affidabilità dell'impresa rispetto all'osservanza delle norme di sicurezza a tutela dei lavoratori. Pertanto, se è innegabile la gravità della condanna riportata anche parecchi anni prima della gara d'appalto, l'impresa è sempre obbligata a farne menzione (pena l'esclusione dalla gara) così da consentire alla stazione appaltante pubblica di esprimere le opportune valutazioni e prendere la decisione finale. E' certamente grave - hanno concluso i giudici del Consiglio di Stato - una condanna per omicidio colposo commesso per "imprudenza, imperizia, negligenza e colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro". Una simile pronuncia di responsabilità penale accertata nei confronti di un amministratore aziendale riguarda infatti un delitto che incide su beni e interessi importanti per l'affidabilità della ditta partecipante a un appalto pubblico, chiamata a rispettare sistematicamente le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Poi la rilevanza o meno del fatto che la condanna sia intervenuta molti anni prima della gara è oggetto di valutazione spettante unicamente alla stazione appaltante, non all'impresa.
Insomma, gli assassini travestiti da imprenditori sono sempre obbligati a dichiarare di essere tali, sperando che l'ente pubblico organizzatore della gara abbia la dignità e il buon senso di non concedere un solo appalto a quei delinquenti che vogliano arricchirsi con il denaro dei cittadini a spese della vita di chi lavora.

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