INFORTUNI SUL LAVORO: DI CHI E' LA COLPA?
Il 19 marzo scorso la IV sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni di due suoi pronunciamenti (sentenze n. 10712 e 10720), da cui si evince un interessante principio di diritto.
Il 19 marzo scorso la IV sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni di due suoi pronunciamenti (sentenze n. 10712 e 10720), da cui si evince un interessante principio di diritto.
Se un operaio - mentre sta lavorando - perde l'equilibrio, cade da un ponteggio e precipita al suolo, il datore di lavoro risponde di lesioni colpose o di omicidio colposo nel caso in cui non abbia dotato il proprio dipendente delle fondamentali, obbligatorie e idonee protezioni (come, per esempio, la cintura di sicurezza). Ciò anche se l'operaio abbia contribuito al verificarsi dell'incidente con il proprio comportamento negligente e trascurato: è infatti l'imprenditore che deve esigere il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei propri operai, essendo garante della correttezza del loro agire.
Se invece un operaio - formato dall'impresa e in possesso delle misure di sicurezza fornitegli - cade per non aver allacciato adeguatamente la cintura di sicurezza, è lui solo il responsabile - materiale e giuridico - dell'incidente, la cui causa è stata assolutamente imprevedibile e inevitabile. Il titolare dell'impresa non può infatti verificare persistentemente e costantemente l'utilizzo dello strumento di sicurezza da parte dei suoi dipendenti.
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