domenica 18 marzo 2012

LE IMPRESE POSSONO LICENZIARE PER CRISI

Se viene provata l'esistenza di una crisi di settore per cui è tanto necessario tagliare posti di lavoro, quanto impossibile ricollocare gli esuberi in altre mansioni, un'impresa ha il diritto di licenziare, anche se la diminuzione di lavoro è dovuta unicamente all'introduzione di nuove tecnologie necessarie per mantenere la società competitiva sul mercato (potendo infatti beneficiare di un cospicuo risparmio di tempo, essa si ritrova ad avere un organico in esubero).
E' quanto sancito dalla sezione lavoro della Corte d'Appello di Palermo e della Cassazione (sentenza 8 marzo 2012, n. 3629).  
La vicenda ha avuto inizio dal ricorso di un dipendente licenziato nel 2004 per crisi di settore e conseguente riduzione di personale. Invocando l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, si era rivolto alla magistratura al fine di riottenere l'impiego, poichè convinto dell'inesistenza dell'invocata crisi e della possibilità di un suo ricollocamento. 
Le due Corti hanno invece ritenuto dimostrata la crisi di settore posta a base del licenziamento, aggiungendo che la scelta di licenziare era caduta proprio su di lui perchè i suoi colleghi avevano competenze specifiche o erano in maternità. Di conseguenza, il licenziamento è legittimo. La relativa lettera - pur avendo usato una formula talmente sintetica da impedire di stabilire se l'azienda avesse voluto far riferimento all'esistenza di una perdita economica o di un calo di commesse - aveva richiamato la necessità di tagliare posti di lavoro, l'impossibilità di ricollocamento in altre mansioni e una generica crisi settoriale comportante la riduzione di personale. In questo modo, la ditta aveva inteso giustificare la sua scelta con riguardo a una diminuzione di attività dovuta all'introduzione di nuove tecnologie necessarie per mantenerla competitiva sul mercato. Così intesa, la crisi di settore è stata provata grazie all'effettiva introduzione di tali innovazioni tecniche e al conseguente notevole risparmio di tempo, che aveva creato un organico in esubero. 
E' infine irrilevante l'ipotesi - fornita dal lavoratore, ma non dimostrata - di un collegamento tra diverse società del medesimo gruppo, dal momento che il dipendente licenziato non aveva saputo indicare nè l'esistenza di ambiti idonei per un suo diverso impiego, nè il nome di una sola società considerata parte del gruppo dove avrebbe potuto essere impiegato, nè quali mansioni vi avrebbe assunto.

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