martedì 20 marzo 2012

QUANDO EQUITALIA VIOLA LA LEGGE


La storia che segue ha come protagonista un cittadino italiano il quale - essendogli stato addebitato il mancato pagamento di ben 9 cartelle esattoriali (7 multe per violazione del codice stradale e 2 mancati versamenti del bollo auto, nel 1998 e nel 2001) - non si è visto solo ipotecare da Equitalia un immobile di sua proprietà per la somma di 3.111,80 euro, ma ha persino subìto l'esecuzione forzata del provvedimento, nonostante le Commissioni Tributarie non avessero ancora valutato la fondatezza dei verbali di accertamento e l'esistenza stessa del debito.
E' legittima l'azione di Equitalia?
No, secondo il giudice Alessio Liberati del Tribunale civile di Tivoli, che nella sentenza di 1° grado del 14 marzo scorso (n. 257/2012) ha addirittura escluso l'ipotecabilità del bene, poichè - data la modesta entità dell'importo debitorio contestato - una tale iscrizione non può mai essere disposta. La legge (che Equitalia non solo dovrebbe conoscere, ma applicare) è infatti assai esplicita nel sancire che "l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera i 20.000 euro. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene è inferiore a 20.000 euro" (art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Anche a seguito della drastica riduzione di tale soglia a 5.000 euro prevista dal governo Berlusconi con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2), il caso di specie riguardava pur sempre un credito di importo inferiore (3.111,80 euro), per cui non si sarebbe potuto procedere ad alcuna iscrizione ipotecaria. Avendo invece agito diversamente, Equitalia deve cancellare - a proprie spese - il suo provvedimento nullo e illegittimo.
Così come illegittima è anche la maggiorazione della somma relativa alle 7 multe per violazione del codice stradale. Invero, in caso di ritardo nei pagamenti, l'art. 203 c. 3 del Codice della Strada prevede la sola iscrizione della metà del massimo stabilito per la sanzione, non anche gli aumenti semestrali del 10%. Avendo anche in quest'ambito fatto il contrario (e avendo così violato la legge per la seconda volta), Equitalia aveva richiesto illegittimamente una somma - da lei stessa calcolata - non dovuta.
Il giudice, infine, ha bocciato clamorosamente l'obiezione mossa dalla società (secondo cui le notifiche delle cartelle esattoriali non sono riferibili al suo operato, limitato esclusivamente alla riscossione), ricordando che la riscossione presuppone sempre una verifica del titolo e dei presupposti, di cui Equitalia deve farsi carico prima di attivare qualsiasi procedura esecutiva o di incasso.
La sua condotta è stata talmente grave (per aver iscritto un'ipoteca in maniera imprudente, considerato che il minimo richiesto dalla legge non era stato raggiunto e che non aveva alcun diritto di procedere a esecuzione forzata per l'esigua somma contestata) da essere stata condannata a risarcire al cittadino i danni subìti, quantificati per un ammontare di 7.000 euro.

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