sabato 11 febbraio 2012

UN CASO ENGLARO SUL POSTO DI LAVORO

Prima di ricordare Eluana Englaro con un apposito post in occasione del 3° anniversario della sua morte, voglio porre l'attenzione dei lettori del mio blog su una storia simile, tratta dalla sentenza 7 febbraio 2012, n. 1716 della sezione lavoro della Cassazione.
Mercoledì 7 luglio 2004 B.Z. - dipendente della Trafilerie Carlo Gnutti Spa, azienda con sede a Chiari, nel bresciano, che produce semilavorati di ottone - mentre stava pulendo l'orlo di una botola sul pavimento di un locale di lavoro, era stato colpito dal pesante coperchio della botola stessa, oscillante perché tenuto sospeso da un carroponte. Precipitato nel locale sottostante, l'operaio aveva riportato un trauma cranico e da allora è in stato vegetativo permanente e irreversibile, proprio come Eluana. 
La moglie ha presentato ricorso al Tribunale di Brescia - in proprio, come titolare della potestà parentale sul figlio minore e come amministratrice di sostegno del marito - per chiedere il risarcimento danni alla Trafilerie Carlo Gnutti Spa, ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure necessarie – a seconda della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica – a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del marito sul posto di lavoro. Il Tribunale, la Corte d'appello e la Cassazione hanno accolto la domanda della donna, giudicando la società unica responsabile della tragedia. Secondo i giudici, la Trafilerie Carlo Gnutti Spa aveva sì impartito ai suoi dipendenti una formazione antinfortunistica, ma:

- non aveva predisposto idonee procedure antinfortunistiche, nè una specifica procedura di sicurezza per mansioni particolarmente pericolose (come quella che comportasse operazioni sull'orlo di un'apertura non protetta da un parapetto e in presenza di una macchina mobile con un carico oscillante);

- tali gravi omissioni dell'impresa avevano fatto sì non solo che l'operaio si trovasse nell'area di manovra di un carroponte operante con un pesante carico sospeso e oscillante, ma che in tale area il lavoratore - senza un'attrezzatura che lo trattenesse - operasse sull'orlo di una botola priva di recinzione e cadesse nel vano sottostante;

- la tragedia era avvenuta proprio perchè l'azienda aveva colposamente violato gli obblighi di legge suggeriti anche dal buon senso.

Da sottolineare la mancanza di alcun tipo di responsabilità nell'incidente da parte del lavoratore infortunatosi. Egli non stava svolgendo un'attività estranea alle proprie mansioni lavorative o esorbitante da esse in modo irrazionale e arbitrario; anzi, si stava adoperando per eliminare una potenziale fonte di pericolo per gli altri lavoratori. La sua opera di pulizia serviva infatti a evitare che il coperchio della botola, a causa dei detriti sottostanti, sporgesse dal suo alloggiamento. 
Per quanto riguarda la tipologia di risarcimento da riconoscere alla moglie del lavoratore, dal momento che l'Inail - il quale non ha assunto alcuna iniziativa nel processo, essendosi riservato di agire in separata sede contro la società datrice di lavoro, prospettando così l'eventualità di un altro processo sulla medesima vicenda - aveva già provveduto a rimborsare i danni biologici, alla Trafilerie Carlo Gnutti Spa spetta il risarcimento dei danni morali. Essi consistono nella riparazione delle sofferenze psichiche e della lesione della dignità personale di un padre di famiglia ridotto a uno stato vegetativo irreversibile, grazie al quale ha perso ogni legame con la vita e con i vincoli affettivi familiari, tutelati dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione. 

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